CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 ottobre 2017, n. 25147

Licenziamento per giusta causa – Sottrazione dati aziendali – Gravità e incidenza sul vincolo fiduciario – Irrilevanza dell’avvenuta divulgazione a terzi delle informazioni raccolte – Assunzione presso società con oggetto sociale sostanzialmente coincidente – Violazione del patto di non concorrenza

Fatti di causa

1. La Corte di appello di Perugia, per quanto ancora interessa, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città ed ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato dalla K. s.p.a. ad A.A. in data 4 gennaio 2010 rigettando per l’effetto le domande risarcitorie da questi formulate. Inoltre ha rigettato la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo del patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti il 24 luglio 2009 e la domanda di inibitoria formulata dalla K. s.p.a..

2. Il giudice di appello ha ritenuto che la condotta tenuta dal ricorrente, consistita nel trasferimento su una pen drive di sua proprietà, poi smarrita e casualmente rinvenuta nei locali della società, di un numero rilevantissimo di dati appartenenti alla azienda, sebbene non divulgati a terzi, integrasse la fattispecie prevista dall’art. 52 del c.c.n.I. dei dipendenti di aziende chimiche sanzionata con il licenziamento in tronco. Con riguardo poi alla richiesta di pagamento del corrispettivo del patto di non concorrenza sottoscritto dall’A., la Corte di merito ne ha escluso la spettanza sul rilievo che, per effetto della sua assunzione presso una società con oggetto sociale sostanzialmente coincidente, si era determinata una violazione del patto stesso e dunque nulla era dovuto.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre A.A. che articola due motivi cui resiste con controricorso la K. s.p.a. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 cod. civ., dell’art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 e dell’art. 52 del contratto collettivo dell’industria chimica in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 primo comma nn. 4 e 5 cod. proc. civ. e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 cod.proc.civ..

4.1. Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale non avrebbe valutato che uno dei fatti oggetto della contestazione di addebito da cui era scaturito il successivo licenziamento – la divulgazione a terzi dei dati archiviati nella pen drive – era risultato insussistente. Inoltre erroneamente il giudice di appello avrebbe valorizzato la mera potenzialità lesiva della condotta ritenendo che la copiatura dei documenti informatici su un supporto portatile li rendesse perciò solo disponibili a terzi, senza che fosse stata acquisita alcuna prova della loro effettiva propalazione. Sottolinea che pertanto l’insussistenza del fatto contestato avrebbe dovuto comportare l’annullamento del provvedimento di recesso. Del pari non sarebbe stato provato che i file trasferiti sulla pen drive contenessero dati particolarmente protetti, non disponibili coperti da vincolo di riservatezza, atteso che dalla consulenza tecnica disposta era risultato che i dati trasferiti non erano neppure protetti da password. Conseguentemente, secondo il ricorrente, la condotta non era riconducibile alla, fattispecie sanzionata con il licenziamento dall’art. 52 del c.c.n.I. di settore ed avrebbe potuto, semmai, rientrare tra le condotte punite, ai sensi dell’art. 51 del contratto stesso, con un provvedimento a carattere conservativo.

5. Il motivo è infondato.

5.1. La Corte territoriale, in esito ad un’attenta analisi del contenuto degli artt. 51 e 52 del c.c.n.I. di categoria e con un accurato esame delle emergenze istruttorie, ha ricostruito i tratti essenziali della condotta addebitata al ricorrente quale è risultata provata nel corso del giudizio – consistita nella sottrazione di dati appartenenti alla società e riferibili all’attività da questa svolta – ne ha valutato la gravità e la incidenza sul vincolo fiduciario, ed ha concluso nel senso che tale condotta di per sé, ed a prescindere dall’avvenuta divulgazione a terzi delle informazioni raccolte, integrasse la condotta prevista dalla disposizione collettiva richiamata.

5.2. Il giudice di appello, senza incorrere nella denunciata falsa applicazione delle disposizioni collettive e nella violazione dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori e dell’art. 2106 cod. civ., ha verificato, ponendo a confronto le due disposizioni collettive (gli artt. 51 e 52 del contratto di categoria) che la condotta addebitata al ricorrente, e quale era risultata in giudizio provata, dovesse essere ricondotta nell’ipotesi, sanzionata con la massima sanzione espulsiva, della grave infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’impresa grave nocumento morale e materiale e che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro esemplificativamente individuata nel furto o danneggiamento volontario di materiale di impresa e nel trafugamento di schede, disegni di macchine, utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti o di procedimenti di lavorazione (art. 52 citato in particolare lettere e ed f).

Ha puntualmente evidenziato che la condotta tenuta (consistita appunto nella duplicazione di file dal sistema informatico della società al quale il dipendente aveva accesso in ragione della sua qualifica) non era riconducibile alla violazione meno grave, punita con sanzione conservativa (dall’ammonizione scritta alla sospensione), consistente nella mera utilizzazione in modo improprio di strumenti di lavoro aziendali. Il giudice di appello ha infatti sottolineato che la condotta tenuta si differenziava da quella prevista dall’art. 51 del contratto collettivo in quanto era connotata dallo scopo perseguito di sottrarre dati ed informazioni, per la cui realizzazione correttamente è stata ritenuta non essenziale la distruzione o rimozione dal sistema del dato stesso, laddove invece la sanzione più lieve era comminata in relazione ad usi impropri e non autorizzati quali ad esempio l’invio di mail per ragioni personali o l’archiviazione di dati o informazioni strettamente personali (fotografie, musica etc.).

5.3. Nel fare ciò ha esattamente verificato che ai fini del perfezionamento della condotta non era essenziale l’avvenuta divulgazione a terzi dei dati di cui si era indebitamente appropriato essendo a tal fine sufficiente la mera sottrazione dei dati stessi. Del pari, condivisibilmente, resta neutra ai fini della valutazione della condotta la circostanza che i dati sottratti fossero o meno protetti da specifiche password. La circostanza che per il dipendente l’accesso ai dati fosse libero non lo autorizzava ad appropriarsene creandone copie idonee a far uscire le informazioni al di fuori della sfera di controllo del datore di lavoro. E’ condivisibile l’affermazione della Corte di appello che una tale condotta violi il dovere di fedeltà sancito dall’art. 2105 cod.civ.. Tale dovere, come anche di recente affermato da questa Corte, si sostanzia nell’obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività (cfr. Cass. 30/01/2017 n. 2239).

5.4. In conclusione sotto tale profilo la censura, infondata, deve essere rigettata mentre invece sono inammissibili le doglianze che mirano ad ottenere da questa Corte un nuovo e diverso esame delle emergenze istruttorie. L’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., novellato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in I. n. 134 del 2012, preclude al giudice di legittimità l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori restando consentito il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti (cfr. Cass. 21/10/2015 n. 21439, 09/06/2014 n. 12928 e s.u. 07/04/2014 n. 8053). Nella specie tale carenza non è ravvisabile atteso che la Corte di merito ha preso in esame direttamente e indirettamente tutte le circostanze allegate salvo pervenire ad una motivata ricostruzione meno favorevole per il lavoratore rispetto a quella operata dal giudice di primo grado. Tuttavia, per le ragioni sopra esposte, la Corte di merito non solo non ha trascurato di esaminare alcun fatto che avrebbe portato ad una differente decisione della controversia, ma neppure è incorsa in un vizio di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta prevista dalla norma né in una errata interpretazione delle disposizioni normative che si pretendono violate.

6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 2105 cod. civ., dell’art. 2 del patto di non concorrenza ex art. 2125 cod. civ. – sottoscritto dalle parti in data 24 luglio 2009 – e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 primo comma nn. 4 e 5 cod. proc. civ. oltre che I’ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ..

6.1. Sostiene il ricorrente che la Corte avrebbe erroneamente interpretato la clausola contrattuale sottoscritta dalle parti in quanto con essa non era precluso lo svolgimento di attività presso una società concorrente ma piuttosto la specifica attività di ricerca nel settore tricologico in relazione alla produzione e distribuzione di prodotti destinati al mercato dell’acconciatura professionale e non professionale specificatamente descritti nella clausola contrattuale.

L’interpretazione della Corte di appello oltre a contrastare con il tenore letterale della disposizione contrattuale sarebbe, secondo il ricorrente, in contrasto con il disposto dell’art. 2125 cod. civ. atteso che il patto, per non essere nullo, deve comunque consentire al lavoratore di svolgere un’attività lavorativa rientrante nelle sue capacità lavorative. Il mero svolgimento di un’attività in favore di una impresa concorrente non può pertanto costituire una violazione dell’accordo sottoscritto e pertanto avrebbero dovuto essere riconosciute le somme concordate.

7. Anche tale censura deve essere rigettata.

7.1. Nel richiamare le considerazioni già svolte con riguardo alla denunciata violazione dell’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. in relazione al preteso omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, si osserva che, in disparte la circostanza che la censura non investe formalmente la violazione di parametri interpretativi della clausola contrattuale del patto di non concorrenza, in ogni caso l’accertamento della Corte territoriale appare compatibile con il tenore testuale della clausola di cui costituisce una delle possibili letture e non contrasta affatto con le disposizioni dettate dal codice in tema di violazione del patto di concorrenza né, tantomeno, decide in base ad una errata distribuzione degli oneri probatori. Premesso che il patto di non concorrenza, previsto dall’art. 2125 cod.civ., può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto esso è nullo allorché la sua ampiezza sia tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale (cfr. Cass. 10/09/2003 n. 13282). Nello specifico la Corte ha escluso il pagamento della somma concordata proprio perché ne ha accertata la violazione. Il lavoratore non si duole di una nullità del patto ma denuncia, piuttosto, che lo stesso in concreto non sarebbe stato violato. Così facendo, senza denunciare la violazione di canoni interpretativi della clausola contrattuale, richiede alla Corte, nella sostanza, una diversa valutazione dei fatti che in sede di legittimità è preclusa. Come affermato da questa Corte (cfr. Cass. 04/05/2009 n. 10232) I’ interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, nella specie non dedotti, ovvero per vizi di motivazione censura che nella specie, per come dedotta, è inammissibile.

8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R..