CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 novembre 2016, n. 24226
IVA – Riscossione – Cartella di pagamento – IVA di gruppo – Tardiva produzione della fideiussione
Ritenuto in fatto
La controversia concerne l’impugnazione della cartella di pagamento con la quale veniva richiesto alla società II M. SRL il versamento ai fini IVA dell’importo di €.373.757,08, comprensivo di sanzioni ed interessi per l’anno di imposta 2003.
La richiesta era conseguita al controllo della dichiarazione IVA 2003, dalla quale era emerso che la società aveva aderito alla cd. IVA di gruppo, di cui all’art. 73 del DPR n.633/1972, procedendo a trasferire il suo credito alla controllante Gruppo B. SPA, procedura che richiedeva la produzione di valida polizza fideiussoria. Poiché la parte, nonostante fosse stata invitata a presentare valida fideiussione non aveva provveduto, l’ufficio aveva effettuato l’iscrizione a ruolo del credito, che veniva reso esecutivo in data 6 febbraio 2007; solo in data 16 febbraio 2007 la società aveva provveduto a produrre la idonea garanzia fideiussoria e ciò non aveva impedito la emissione della cartella di pagamento per imposta sanzioni ed interessi, impugnata dalla parte privata.
L’accoglimento parziale del ricorso in primo grado, con limitazione degli importi dovuti alle sole sanzioni per prestazione della garanzia fideiussoria oltre i termini di legge, veniva confermato in appello.
La società propone ricorso per cassazione su un motivo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, meglio indicata in epigrafe, al quale replica la Agenzia delle entrate con controricorso.
Considerato in diritto
1.1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
1.2. L’unico motivo di ricorso con cui la società denuncia la violazione dell’art.10 della L. n. 212/2000 (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.) è inammissibile e va respinto.
La ricorrente si duole che la CTR non abbia considerato la mancata collaborazione e buona fede dell’Amministrazione nella vicenda in esame (art.10, comma 1, cit.), il fatto che la tardiva produzione della fideiussione era da ascrivere a ritardi dell’Amministrazione (art.10, comma 2, cit.), la circostanza che la iniziale violazione di presentazione della fideiussione non avesse determinato alcun debito di imposta (art.10, comma 3, cit.).
Tali doglianze, come eccepito dalla controricorrente, appaiono come nuove in quanto non ve ne è traccia nella sentenza impugnata e dalla lettura del ricorso non è dato evincere se e quando le stesse siano state introdotte nel giudizio, di modo da vagliarne la tempestività.
1.3. Concludendo il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di €. 3.700,00 = , oltre spese prenotate a debito.
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