CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 12323 depositata il 15 giugno 2016
ICI – IMMOBILI “D” – AVVISO D’ACCERTAMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione, da parte della societa’ contribuente, di un avviso d’accertamento e liquidazione emesso dal comune di Gallarate, con il quale l’ente locale, richiedeva il pagamento dell’imposta Ici per l’annualita’ 2005 relativamente ad immobili censiti in categoria D.
La ctp accoglieva il ricorso della contribuente, mentre la CTR rigettava l’appello dell’ufficio, sulla base della considerazione che per l’applicazione dell’imposta doveva operare il criterio di determinazione del valore, sulla base dei costi contabili, fino all’anno d’imposizione in cui si fosse provveduto alla formale attribuzione della rendita catastale, che si sarebbe resa operante dalla data di notifica della stessa (e non dalla data del suo inserimento agli atti), da parte dell’Agenzia del Territorio (nella specie, non avvenuta, senza che si potesse dar rilievo alla notifica dell’atto impositivo, da parte dell’ente locale, per le annate precedenti a quelle in contestazione), e senza alcuna efficacia retroattiva. Avverso la sentenza della CTR, il comune di Gallarate ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo di ricorso (corredato di memoria illustrativa), mentre la contribuente ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, il Comune ricorrente ha denunciato il vizio di violazione di legge, in particolare della L. n. 342 del 2000, articolo 74, comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, se pure gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, sono efficaci dal momento della loro notifica alla parte contribuente sottoposta alla pretesa impositiva da parte dell’ente locale, tuttavia, l’applicabilita’ delle nuove rendite puo’ essere fatta risalire al momento della variazione che ha determinato la modifica, quindi, anche per le annualita’ cd. sospese, cioe’, ancora suscettibili di accertamento, liquidazione e rimborso.
Il motivo e’ fondato.
E’ infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), della L. 21 novembre 2000, n. 342, articolo 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilita’ giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica, ma non esclude la utilizzabilita’ della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi, anche per annualita’ di imposta anteriori (“sospese”), ancora suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso.
Ne consegue che la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualita’ pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall’epoca di notificazione o di definitiva attribuzione” (Cass. n. 23600/2011) e ancora “In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si applica sino a quando non sia stata richiesta l’attribuzione della rendita.
Per contro, una volta formulata tale istanza, deve applicarsi, e nei limiti in cui sia definitiva, la rendita gia’ richiesta, anche se solo successivamente attribuita, ad ogni unita’ immobiliare come – dal momento della richiesta o dell’accertamento di intervenuta variazione della consistenza immobiliare – alla nuova e diversa unita’ immobiliare derivante dalla ristrutturazione, atteso che la previsione della L. 21 novembre 2000, n. 342, articolo 74, comma 1, secondo cui “gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione”, va intesa nel senso che detta notifica e’ mera condizione di efficacia, ma non esclude l’utilizzabilita’ di tale rendita, una volta notificata, per le annualita’ di imposta sospese, ossia suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso” (Cass. n. 9111/2012, 13443/2012, Cass. ord. n. 14773/2011, Cass. sez. un. 3160/11).
Nel caso di specie, la notifica della rendita, presupposto dell’avviso d’accertamento, risulta pacificamente avvenuta il 31 marzo 2008, con la notifica dell’atto impositivo (v. della L. n. 342 del 2000, articolo 74, comma 3: “…i relativi atti impositivi, costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita), nel rispetto de termine decadenziale di cui alla L. n. 296 del 2006, articolo 1, commi 161 e 171 (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento e’ stato o doveva essere effettuato), da parte dell’ente impositore titolare del credito. In questa prospettiva, non ha pregio, l’eccezione formulata dalla societa’ contribuente, in sede di controricorso, secondo la quale l’Agenzia del Territorio, non costituendosi in giudizio, avrebbe riconosciuto l’errore nella determinazione della rendita, in quanto, nella presente vicenda, l’Agenzia del Territorio ha svolto il ruolo di organo tecnico per la determinazione della rendita, che e’ stata fatta propria dall’ente impositore, che e’ l’unico legittimato ad agire e resistere in giudizio.
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex articolo 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della gia’ operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la societa’ intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 1.100,00, oltre spese prenotate a debito.
la Corte di cassazione, sezione V, con la sentenza n. 12323/2016, ha precisato che
il principio stabilito con il terzo comma dell’articolo 74 della legge 342/2000 va tradotto nell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notificazione; ciò non esclude, tuttavia, l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi, anche per annualità di imposta anteriori (sospese), ancora suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso.Ne consegue che la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall’epoca di notificazione o di definitiva attribuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ribadito la decisione di merito rendendo legittima l’azione di accertamento dell’ente locale nei confronti di una persona giuridica proprietaria di un immobile censito nella categoria catastale D.
Il giudice di legittimità ha ritenuto fondata la tesi dell’ente impositore, secondo la quale se è vero che gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale sono efficaci dal momento della loro notifica nei confronti del contribuente, ciò non esclude che la nuova rendita possa avere efficacia retroattiva con decorrenza alla data della variazione catastale e quindi anche per le annualità suscettibili di accertamento, liquidazione e rimborso ove spettante.
Conclusioni
La pronuncia non può che essere condivisa e se ne riconosce l’ampia utilità per gli addetti degli uffici finanziari degli enti locali, i quali, nel rispetto dei termini decadenziali possono e debbono accertare le maggiori imposte ovvero provvedere d’ufficio ai rimborsi dovuti ai contribuenti.
Non può sfuggire, infine, che la pronuncia in rassegna si pone in linea con la più recente giurisprudenza della Corte che, in altre occasioni, ha affermato che per l’Ici, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall’articolo 5, comma 3, del Dlgs n. 504/1992, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata; dal momento in cui fa la richiesta, invece, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può essere tenuto a pagare una somma maggiore, ove intervenga un accertamento in tali senso, o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge.
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