CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13134 depositata il 24 giugno 2016 – Nel caso di ricorso di un co-obbligato in solido al pagamento dell’imposta di registro – la posticipazione del decorso della prescrizione dei credito dell’amministrazione finanziaria dalla data di definitività dell’accertamento, ex artt. 78 d.P.R. 131/86, non opera in pregiudizio di altro coobbligato in solido