CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17113 depositata il 16 agosto 2016 – Le disposizioni (artt. 2 e 3 della l. 300/1970) che delimitano – a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali – la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi – e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3) – non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale