CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17527 depositata il 2 settembre 2016 – In materia di obblighi contributivi, riguardo alle indennità corrisposte ai “trasferisti”, cioè ai lavoratori tenuti per contratto ad un’attività lavorativa in luoghi variabili, diversi da quello della sede aziendale, la regola della sottoposizione delle stesse a contribuzione solo per la quota del 50 per cento, posta dal D.L. n. 103 del 1991