CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 18105 depositata il 21 luglio 2017 – Il termine quinquennale stabilito dall’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che si applica anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge, giusta il successivo comma 171 è riferito unicamente alla rettifica, da parte degli enti locali, delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti ma non anche alle liquidazioni conseguenti alle dichiarazioni, ancorché tardive