CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 2193 del 6 febbraio 2015 – In tema di prova ne deriva, quanto all’imposta di registro, la conseguenza che la relazione di stima di un immobile, redatta dall’ufficio tecnico erariale e prodotta dall’Amministrazione finanziaria, costituisce una semplice perizia di parte, alla quale, pertanto, può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto propriamente valutativo