CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 227 del 11 gennaio 2016
ACCERTAMENTO – APPELLO – MOTIVI SPECIFICI
Svolgimento del processo
Nelle controversie aventi origine dall’impugnazione da parte del legale rappresentante della Scarfò Gioielli di Scarfò Pietro Giovanni e C. s.a.s. di avviso di accertamento portante maggiori IVA ed IRAP per l’anno di imposta 2001, e da parte dei soci S. P.G., S.F. e Sc.Gi. degli avvisi di accertamento che ne avevano, conseguentemente, rettificato ai fini IRPEF per la stessa annualità, i redditi da partecipazione, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con le sentenze indicate in epigrafe, dichiarava gli appelli, proposti dalla Società e dai soci avverso le decisioni di primo grado, inammissibili perchè privi di qualsivoglia censura alla decisione impugnata.
Avverso le sentenze i contribuenti propongono distinti ricorsi per cassazione affidandosi ad unico motivo.
Resiste con controricorsi l’Agenzia delle Entrate.
A seguito di deposito di relazioni ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio per il giorno 9 luglio 2015, con rituale comunicazione alle parti.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, ricorrendone i presupposti, va disposta la riunione al ricorso proposto dalla Società (iscritto al n.r.g. 16305/2014) di quelli proposti dai singoli soci in adesione al principio statuito da questa Corte (v. Sentenza n. 3830 del 18/02/2010) secondo cui “nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio”.
2. Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 laddove la C.T.R. calabrese aveva ritenuto gli appelli inammissibili per mancanza di censure specifiche alle decisioni impugnate mentre, nel caso in specie, le impugnazioni possedevano tatti i requisiti richiesti dal citato art. 53 avendo essi contribuenti contestato in maniera puntuale ed approfondita le valutazioni dell’ente impositore e dei verbalizzanti.
3. La censura è fondata alla luce del principio reiteratamente affermato secondo cui “nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza.
E’, pertanto, irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell’atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere specifici i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (v. Cass. n. 1224/2007; n. 7393/2011);
Questa Corte ha, anche di recente, ribadito che allorchè il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza ed esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, la sottoposizione al giudice d’appello delle medesime argomentazioni adempie pienamente l’onere di specificità dei motivi (Cass. n. 8185/15; Cass. n.14908/2014). In particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell’impugnazione e non già nuovi motivi, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che e un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064/12).
4. Ne consegue, in accoglimento dei ricorsi, la cassazione delle sentenze impugnate, che dai detti principi si sono discostate, ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame nel merito delle impugnazioni oltre che al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, riuniti al ricorso n.r.g. 16305/2104 i ricorsi portanti i n.ri r.g. 16304/2014, 16303/2014, 16302/2014, in accoglimento dei ricorsi, cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione.
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