CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 29565 depositata il 14 giugno 2017
Violazioni e sanzioni- sanzioni penali – D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 13 bis – Pagamento del debito tributario – Attenuante – Patteggiamento – Presupposti – Ammissibilità.
Massima:
E’ inammissibile la richiesta di patteggiamento ( ex art. 444 c.p.p.) per i reati tributari disciplinati dal D.Lgs. n. 74 del 2000 se non ricorrono gli estremi per l’applicabilità delle circostanze attenuanti previste dall’ art. 13 bis del medesimo decreto. Tale articolo rende necessario l’integrale pagamento di quanto dovuto all’Erario, non essendo sufficiente la mera ammissione al programma di pagamento rateale. Del resto, la condotta meritevole del trattamento premiale è solo quella effettivamente idonea ad apportare un beneficio in termini patrimoniali all’Erario.
Testo:
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 14 ottobre 2014, il Gup del Tribunale di Brescia ha applicato a P.F., imputato della violazione dell’art. 81 cpv. c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, per avere, con più azioni di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di titolare della ditta ” P.F.”, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato elementi passivi avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti, concesse al medesimo le attenuanti generiche, la pena di mesi dieci di reclusione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo, sotto il profilo della violazione di legge, la illegittimità dell’adito concesso al prevenuto al patteggiamento limitatamente ai fatti successivi al 26 settembre 2011, in quanto, successivamente a detta data, la possibilità di definire il giudizio avente ad oggetto una delle violazioni previste e punite dal D.Lgs. n. 74 del 2000 , è ammessa solamente in quanto l’imputato abbia prima della formulazione della relativa richiesta adempiuto integralmente al debito fiscale su di lui gravante, comprensivo anche delle eventuali sanzioni amministrative.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Osserva, infatti, il Collegio che, secondo quanto riportato dalla stessa sentenza impugnata, il P., al momento in cui ha formulato la richiesta di definizione del giudizio a suo carico tramite la applicazione concordata della pena, aveva “in corso (il) pagamento rateale del debito tributario” in relazione agli anni di imposta 2011 e 2012.
Da tale risultanza il Tribunale di Brescia ha fatto discendere, incongruamente, la ammissibilità della richiesta di patteggiamento, laddove essa era, invece, inammissibile in quanto, secondo il chiaro disposto del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, comma 2 bis, come introdotto a seguito della entrata in vigore del D.L. n. 138 del 2011, art. 2, comma 36 viciesemel, convertito, con modificazioni, con L. n. 148 del 2011 (disposizione ora trasfusa, a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015 , nell’art. 13 bis, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 74 del 2000 , senza che ne sia sostanzialmente mutato il tenore dispositivo, ed essendo, pertanto irrilevante ai fini della individuazione della legge applicabile al caso il fenomeno di successioni di leggi nel tempo), la applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. , per i reati tributari disciplinati dal D.Lgs. n. 74 del 2000 , presuppone che ricorrano gli estremi per l’applicabilità delle circostanze attenuanti previste dai medesimo D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, precedenti commi 1 e 2 (ora art. 13 bis).
Affinchè ciò si verifichi è, pertanto, necessario che i debiti tributari e le eventuali sanzioni amministrative connesse al ritardato pagamento, siano stati integralmente estinti al momento in cui viene formulata la richiesta di accesso al rito alternativo, e non, come si evince chiaramente quanto al caso di specie nel quale “è in corso” un programma di pagamento rateale del debito tributario, che gli stessi residuino, quanto meno pro parte, ancora a carico del richiedente il patteggiamento (cfr. in tal senso: Corte di cassazione, Sezione 3^ penale, 18 marzo 2015, n. 11352; idem Sezione 3^ penale, 15 settembre 2014, n, 37748).
La pacifica ammissione delle stesso giudicante che nel caso di specie una tale condizione non si era verificata rende evidentemente viziata, per violazione di legge, la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia ha, viceversa, affermato, erroneamente, la esistenza dei requisiti per l’accesso al rito alternativo.
All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per la integrale rinnovazione del giudizio a carico del prevenuto a partire dalla fase precedente alla apertura del dibattimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017
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