CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 5858 depositata il 24 marzo 2016 – Trova applicazione l’art. 14 d. leg. n. 472/1997, in base al quale “il cessionario è responsabile in solido entro il limite del valore del ramo dell’azienda ceduto, pari ovviamente a quello accertato dall’Ufficio e divenuto definitivo, e salvo la preventiva escussione del cedente che, come provato dall’Ufficio medesimo, è stata regolarmente effettuata con la infruttuosa notifica al cedente delle cartelle impugnate”