CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 8890 del 4 maggio 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO TRA FAMILIARI – ACCERTAMENTO DELLA SUBORDINAZIONE – ACCESSO ISPETTIVO
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Melfi, con sentenza n. 353/09, rigettava il ricorso presentato in data 29/11/2004 da P. R. nei confronti dell’INPS, volto ad ottenere la dedaratoria di validità dei rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra il ricorrente ed i figli A. e S. dal 7.2.92 al 30.11.92 e dal 24.6.00 al 31.12.01.
Riteneva il primo giudice che il P. non avesse fornito la prova del carattere subordinato dei rapporti lavorativi asseritamente intercorsi con i figli, essendo risultato mancante ogni valido supporto documentale e non essendo stato fornito alcun contributo alla tesi attorea dagli esiti istruttori raccolti in corso di causa.
Per la riforma di questa sentenza proponeva appello il P., deducendo l’erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto incombere sul ricorrente, e non sull’INPS, l’onere di dimostrare la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato in questione e nella parte in cui non aveva tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva smentito le circostanze poste dagli ispettori dell’Istituto a base del disconoscimento dei rapporti di lavoro. Evidenziava che non si poteva equivocare sulle risposte dei testimoni e che le stesse confermavano che i due fratelli avevano lavorato alle dipendenze del padre nel periodo dedotto in ricorso.
Con sentenza depositata il 12 gennaio 2010, la Corte d’appello di Potenza rigettava il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il P., affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.
Resiste l’INPS con controricorso.
Motivi della decisione
1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 437 c.p.c. (art 360, comma 1, nn. 3 e 5, cp.c.).
Lamenta di aver prodotto solo in grado di appello i libretti di lavoro e le buste paga, ma tale produzione avrebbe dovuto essere ammessa dalla corte potentina ex art. 437 c.p.c., trattandosi di documentazione indispensabile ai fini del decidere.
Il motivo è infondato.
La produzione documentale in questione (peraltro non prodotta in questo giudizio, in contrasto con l’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.) è avvenuta inammissibilmente (trattandosi di documenti non formatisi successivamente) per la prima volta in grado di appello, in contrasto col divieto di cui all’art. 437 c.p.c., sicché correttamente la corte di merito non ammise la documentazione, neppure attraverso l’esercizio dei poteri ufficiosi, posto che essi, nell’ambito del contemperamento dei principio dispositivo con quello della ricerca della verità (Cass. 25 maggio 2010 n. 12717), non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri di queste ultime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti – il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità – in poteri d’indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (Cass. 22 luglio 2009 n. 17102; Cass. 21 maggio 2009 n. 11847).
Deve inoltre rimarcarsi che l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in grado d’appello presuppone la ricorrenza dell’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti (cfr. al riguardo; Cass. Sez.Un. 20 aprile 2005 n. 8202, cui adde, ex plurimis: Cass. 26 maggio 2010 n. 12847; Cass. 2 febbraio 2009 n. 2577; Cass. 12 maggio 2006 n. 11039), circostanza che nella specie deve escludersi, considerato che la documentazione in questione, risalente nel tempo, e comunque inerente fatti ben precedenti al giudizio di appello e nella disponibilità della parte sin dal giudizio di primo grado, venne per la prima volta prodotta in sede di gravame.
Deve poi considerarsi che il giudizio di indispensabilità della prova nuova in appello implica la valutazione sull’attitudine della stessa a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi riservata al giudice di merito, a cui non può sostituirsi la Corte di cassazione (Cass. 20 giugno 2006 n. 14133).
2. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt 2094 e 230 bis c.c. in relazione all’art 360, comma 1, nn. 3 e 5, cp.c.
Lamenta che l’istituto dell’impresa familiare (art 230 bis cod. civ.) ha natura residuale o suppletiva, in quanto è diretto ad apprestare una tutela minima e inderogabile a quei rapporti di lavoro che si svolgono nell’ambito degli aggregati familiari; consegue che tale istituto non può configurarsi nell’ipotesi in cui il rapporto tra i componenti della famiglia sia riconducibile a uno specifico rapporto giuridico, quale quello del rapporto di lavoro subordinato, che nella specie doveva evincersi sia dall’assenza di convivenza tra i familiari, sia dalle testimonianze raccolte (oltre che dai documenti di cui al punto 1).
Il motivo presenta evidenti profili di inammissibilità laddove non riporta, in contrasto col principio di autosufficienza, il contenuto delle testimonianze invocate (né risultano prodotti i relativi verbali di causa), affidandosi per il resto a documentazione, parimenti non prodotta, e di cui si è già affermata la inammissibilità.
E’ comunque infondato stante l’assenza, anche a livello deduttivo, di qualsivoglia specifica prova in ordine alla invocata subordinazione, accertamento di fatto adeguatamente svolto dalla sentenza impugnata, non adeguatamente censurato attraverso la sola deduzione di assenza di convivenza.
3. – Il ricorso deve in definitiva rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €100,00 per esborsi, €.3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 luglio 2019, n. 19577 - Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva che l'Istituto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35080 - In quanto di intermediazione della cooperativa sociale nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 luglio 2022, n. 23371 - Gli elementi sintomatici della subordinazione nel caso di prestazioni elementari e ripetitive sono costituiti dal criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 524 depositata l' 11 gennaio 2023 - Il credito al trattamento di fine rapporto, se, in effetti, è esigibile soltanto con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, matura (ed è, come tale, certo nell’an e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 luglio 2019, n. 19574 - Vincolo di subordinazione - Accertamento ispettivo - Contribuzione INPGI
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 ottobre 2022, n. 29973 - Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…