CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 9872 depositata il 13 maggio 2016
CARTELLA DI PAGAMENTO – OMESSA INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – RUOLI CONSEGNATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE IN DATA ANTERIORE AL 10 GIUGNO 2008 – NULLITA’ DELLA CARTELLA – ESCLUSIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti di A.S. vennero notificate in data 4 luglio 2007 due cartelle di pagamento rispettivamente per il 1997 ed il 1998. Propose ricorsi avverso le due cartelle la contribuente per errata determinazione delle sanzioni e degli importi iscritti a ruolo, per difetto di motivazione ed illegittimità della procedura.
Si costituirono nel giudizio innanzi alla CTP l’Agenzia delle Entrate e E. Sardegna s.p.a. La CTP, previa riunione dei ricorsi, li accolse parzialmente, riducendo l’ammontare degli importi. La contribuente propose appello esclusivamente nei confronti di E.a Sardegna s.p.a., deducendo lo ius superveniens in base al quale la cartella di pagamento doveva indicare il nominativo del responsabile del procedimento e recare la sottoscrizione. La CTR accolse l’appello, dichiarando la nullità delle cartelle, sulla base della seguente motivazione: in base all’art. 7, comma 2, L. n. 212/2000 la cartella di pagamento deve indicare il responsabile del procedimento; Corte cost. n. 377 del 2002, equiparando la cartella di pagamento all’atto di precetto, ha ritenuto la sottoscrizione elemento essenziale dell’atto.
Ha proposto ricorso per cassazione E. Sardegna s.p.a. sulla base di tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di denuncia violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000 ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
Osserva la ricorrente che il d. I. n. 248/2007 ha previsto l’obbligatorietà a pena di nullità dell’indicazione del responsabile del procedimento solo per le cartelle di pagamento successive al 1° giugno 2008.
Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000 e 25 d.p.r. n. 602/1973 ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva la ricorrente che priva di motivazione giuridica è l’affermazione secondo cui la cartella di pagamento richiede la sottoscrizione.
Con il terzo motivo si denuncia insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. nonché violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva la ricorrente carente è la motivazione in ordine alle ragioni giuridiche per cui la cartella di pagamento debba recare quale requisito indefettibile la sottoscrizione.
Il primo motivo è fondato. La cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 10 giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che l’art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008; n. 31), ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di cui all’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data, norma ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 58 del 28 gennaio 2009 (Cass. 31 maggio 2013, n. 13747; 15 febbraio 2013, n. 3754; 21 marzo 2012, n. 4516). Nel caso di specie, in cui le cartelle di pagamento sono state notificate in data 4 luglio 2007, i ruoli sono stati evidentemente consegnati in data antecedente a quella prevista dalla legge.
Il secondo motivo è fondato. L’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014, n. 25773; 27 febbraio 209, n. 4757).
L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo motivo.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito. Limitatamente alla questione dell’ammontare degli importi iscritti a ruolo sussiste il giudicato rappresentato dalla statuizione della CTP. Resta quindi da accertare il profilo della legittimità delle cartelle di pagamento sotto il profilo dei vizi propri. I vizi della cartella denunciati dalla ricorrente non sussistono per le ragioni sopra indicate. Il ricorso va quindi rigettato limitatamente al profilo della nullità delle cartelle di pagamento per vizi propri.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Quanto ai precedenti giudizi di merito, il parziale accoglimento dell’originario ricorso per ciò che concerne l’ammontare degli importi iscritti a ruolo costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo la causa nel merito rigetta il ricorso proposto da A.S. limitatamente alla denuncia di nullità delle cartelle di pagamento per vizi propri; condanna A.S. al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.800,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito; dispone la compensazione delle spese processuali per i precedenti giudizi di merito.
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