CORTE di CASSAZIONE a SEZIONI UNITE sentenza n. 8059 del 21 aprile 2016 – I compensi di prestazioni da attività imprenditoriale o professionale, conseguiti dopo la cessazione dell’attività medesima, devono ritenersi assoggettati a Iva, risultandone lo “statuto” impositivo definito dalla contestuale ricorrenza, all’atto del manifestarsi del fatto generatore dell’imposta anche del relativo presupposto soggettivo