CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 dicembre 2021, n. 37906 – Costituisce motivo di revocazione l’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, in quanto ciò non concreta un errore di giudizio, bensì una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto a norma dell’art. 395, n. 4, c.p.c.