CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2018, n. 17235
Tributi – Riscossione – Procedimento di notifica – Atto notificato a mezzo raccomandata postale – Consegna a familiare dal destinatario (moglie) – Obbligo di spedizione della raccomandata informativa – Omissione – Nullità della notifica
Fatti e ragioni della decisione
P.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle Entrate, impugnando la sentenza della CTR Veneto indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto l’appello del contribuente e confermata la legittimità del preavviso di fermo in relazione alla rituale notifica dell’atto propedeutico, effettuato con raccomandata consegnata alla moglie del contribuente pur senza l’inoltro di raccomandata informativa al destinatario.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973. art. 60. comma 1, lett. b) bis e dell’art. 19 c.p.c.. è manifestamente fondato.
Ed invero, questa Corte ha di recente ricordato che l’art. 60 dPR n. 600/73, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte, il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto prevedendo ancora alla lett. b) bis che, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell’atto o dell’avviso il messo consegni o depositi la copia dell’atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso – cfr.Cass. n. 2868/2017. Nella medesima circostanza si è aggiunto che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata, poi espressamente ritenendo che il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica: tale è l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte che, tenuto conto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora 4) e n. 3 del 2010 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione – ha deciso che nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto D.P.R. n. 600 del 1973, citato art. 26, u.c. e art. 60, comma 1, alinea, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014 – cfr. Cass. n. 2868/2017.
A tale principio non si è conformato il giudice di merito che ha, per converso, escluso la necessità della raccomandata informativa in caso di consegna della raccomandata a familiare del destinatario dell’atto.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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