CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 ottobre 2020, n. 21193
Conservazione del trattamento economico spettante – Trasferimento all’ufficio estero – Cessazione delle funzioni di corrispondente – Indennità prevista ex art. 22 del CCNLG – Ipotesi del trasferimento, in luogo della trasferta – Incremento dalla retribuzione irriducibile
Premesso
che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 878/2011, ha respinto la domanda di D.F. volta ad ottenere, nei confronti di T. S.p.A., la conservazione del trattamento economico spettante al capo servizio anche per il periodo successivo alla cessazione delle funzioni di corrispondente da New York; ha invece condannato T., per tale parte accogliendo il ricorso, al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 22 del CCNLG per il trasferimento da Roma all’ufficio estero;
– che la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 926/2015, pubblicata il 23/2/2015, ha respinto sia l’impugnazione principale del ricorrente, sia quella incidentale della società, confermando per intero la decisione di primo grado;
– che la Corte ha rilevato a sostegno della propria decisione che l’equiparazione del corrispondente dalle principali capitali estere e da New York alla posizione di caposervizio viene operata dalla contrattazione collettiva (art. 11 CCNLG), in assenza di una specifica qualifica contrattuale, al solo fine del riconoscimento del relativo trattamento economico, con la conseguenza che, venuto meno l’incarico estero, il medesimo trattamento non ha più titolo per essere corrisposto; quanto poi all’indennità prevista dall’art. 22, la Corte ha rilevato come dall’istruttoria non fosse emerso alcun elemento tale da far ritenere la permanenza di un legame del F. con la sede di provenienza (Roma), al contrario risultando stabile, e protratta per un notevole periodo di tempo, la sua assegnazione alla sede di New York: ciò che doveva indurre a ritenere corretta l’ipotesi del trasferimento, in luogo dell’ipotesi della trasferta, e fondato il diritto all’indennità;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il giornalista con unico motivo, cui ha resistito T.I.M. S.p.A. con controricorso;
– che con lo stesso atto la società ha proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi, cui ha resistito a sua volta il ricorrente principale con controricorso;
– che il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni;
– che all’udienza del 10 settembre 2019 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società L. S.r.l., già intervenuta nel giudizio di appello – in forza di atto di intervento volontario – quale soggetto cedente ex art. 2112 cod. civ.;
– che, a seguito di detta ordinanza e della conseguente notifica, nel termine fissato, degli atti di ricorso principale e incidentale, la società L. S.p.A. (già L. S.r.l.) ha depositato controricorso, con il quale ha proposto anch’essa ricorso incidentale, affidato a tre motivi, cui il F. ha resistito con controricorso;
– che sia il ricorrente principale, sia le ricorrenti incidentali, hanno depositato memorie illustrative;
Rilevato
che con il motivo proposto, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 2103 cod. civ., 132 cod. proc. civ., 111 Cost.e 11 CCNLG, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per essere incorsa in una motivazione contraddittoria, da un lato, collegando l’incremento retributivo alla qualità delle mansioni di corrispondente da New York e, dall’altro, escludendo tale incremento dalla retribuzione irriducibile perché dipendente da “situazioni e circostanze particolari limitate nel tempo”; e inoltre per avere erroneamente applicato le regole di ermeneutica contrattuale, trascurando di considerare che l’art. 11 CCNLG non pone limiti di durata all’incarico di corrispondente estero, mentre la limitazione nel tempo dello svolgimento di mansioni superiori, anche se specificamente pattuita, non ha efficacia, ex art. 2103 cod. civ., ove tale periodo ecceda i tre mesi, e che disagio connesso alla prestazione lavorativa all’estero risulta già ristorato dall’indennità di residenza prevista dall’art. 22 CCNLG, sicché l’attribuzione del trattamento economico di capo servizio non potrebbe che essere posta in relazione con la più ampia e complessa professionalità richiesta al corrispondente estero, specie se operante in una sede della rilevanza di New York;
– che con i ricorsi incidentali di T.I.M. S.p.A. e di L. S.p.A. la sentenza viene identicamente censurata: 1) con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 cod. civ., 132 cod. proc. civ., 22 CCNLG, 1362 ss. cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., avendo la Corte ritenuto che, nella specie, ricorresse un’ipotesi di trasferimento, e non di trasferta, sulla scorta di un’erronea ricognizione dei tratti essenziali dei due istituti e tralasciando di prendere in esame diversi dati fattuali (la fissazione di un termine all’assegnazione del corrispondente a New York; l’espressa previsione del rientro a Roma allo scadere di esso; il protrarsi dell’assegnazione per esigenze aziendali; la natura dell’incarico; l’effettiva volontà delle parti come oggettivata nelle lettere di incarico sottoscritte dalle stesse), dati che avrebbero dovuto indurre ad opposta conclusione; 2) con il secondo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 22 CCNLG, avendo la Corte erroneamente ritenuto irrilevante il preventivo invio temporaneo in trasferta nel mese di luglio 2003 e cioè il fatto che il F., quando è stato chiamato a svolgere l’incarico di corrispondente (con effetto dall’1/8/2003), già svolgeva attività giornalistica in favore della società in regime di trasferta; 3) con il terzo, per vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., avendo la Corte omesso di considerare il medesimo (e decisivo) fatto già dedotto con il secondo motivo;
Osservato
che il ricorso principale non può trovare accoglimento;
– che è stato già ritenuto, in una fattispecie concreta sovrapponibile alla presente, come l’equiparazione al capo servizio del redattore, che svolga l’attività di corrispondente da New York (come dalle principali capitali estere), ex art. 11 CCNLG, operi limitatamente al trattamento retributivo, senza automatica attribuzione della corrispondente qualifica (Cass. n. 14784/2008), e, quindi, senza diritto alla conservazione dello stesso in caso di cessazione dell’attività e per il tempo successivo a tale cessazione;
– che a tale orientamento si è conformata la Corte di appello di Roma, né il ricorrente ha offerto elementi in grado di portare ad una sua modifica;
– che, d’altra parte, la sentenza impugnata si sottrae alle censure di ordine motivazionale che le sono rivolte, posto che le “situazioni e circostanze particolari” idonee a giustificare il più favorevole trattamento economico del corrispondente estero – sempre peraltro riferite dalla Corte di merito “allo svolgimento delle medesime mansioni di redattore ordinario” (cfr. pag. 2, penultimo capoverso) – sono da intendersi, ad una complessiva e coordinata lettura della motivazione, come esattamente coincidenti con l’esperienza professionale occorrente e la particolare natura della prestazione svolta già valutate dalle parti collettive nel ritenere congrua l’equiparazione (cfr. ancora Cass. n. 14784/2008 cit. in sentenza), sicché non è dato rilevare contraddizione o disallineamento sul piano logico tra affermazioni compresenti in un medesimo percorso argomentativo; né a conclusione diversa può indurre la previsione (art. 22 CCNLG) di una “indennità di residenza”, poiché tale emolumento è destinato a compensare il più elevato costo della vita nelle sedi degli uffici di corrispondenza, come più in generale i maggiori disagi e oneri economici legati alla permanenza stabile nelle città e metropoli in cui tali uffici si trovano, risultando esso conseguentemente estraneo alle ragioni alla base della equiparazione quoad mercedem con la posizione del capo servizio, ragioni da identificarsi – ferma la qualifica di redattore che spetta al corrispondente estero (art. 5 CCNLG) – nella necessità che questa figura di giornalista disponga di un’esperienza professionale adeguata alla particolare natura della prestazione che è chiamato a svolgere;
– che egualmente non possono trovare accoglimento i ricorsi incidentali;
– che al riguardo si deve in primo luogo osservare che il terzo motivo degli stessi è infondato, posto che la circostanza di fatto, il cui esame la società reputa omesso, è stata in realtà, anche volendo trascurare ogni questione relativa alla deduzione della sua decisività, presa in espressa considerazione dal giudice di appello, il quale l’ha ritenuta del tutto irrilevante (cfr. motivazione, pag. 3, terzultimo capoverso);
– che i primi due motivi dei medesimi ricorsi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono parimenti infondati;
– che al riguardo deve premettersi che la qualificazione dell’assegnazione di un lavoratore ad una sede estera in termini di trasferta o trasferimento, al pari di quella relativa alla natura retributiva, risarcitoria o mista dei trattamenti economici aggiuntivi attribuiti, è compito riservato al giudice di merito, la cui valutazione costituisce giudizio di fatto che, se congruamente motivato, non è censurabile in sede di giudizio di legittimità (Cass. n. 18479/2014);
– che la Corte ha ampiamente esposto le considerazioni, per le quali ha ritenuto che nel caso di specie si vertesse in ipotesi di trasferimento, evidenziando una serie di elementi fattuali che cooperavano a convalidare tale conclusione e, in particolare, ponendo in rilievo, ai fini in esame, come dalla lettera di incarico prodotta in giudizio emergesse inconfutabilmente che il giornalista era stato assegnato stabilmente alla sede estera e come in tale sede fosse rimasto, in qualità di corrispondente, per un periodo di tempo di circa sei anni; come la lunga durata dell’incarico e la conseguente necessità di mutare stabilmente le proprie abitudini di vita e lavorative fosse incompatibile con un’ipotesi di trasferta; come elemento distintivo di quest’ultima rispetto al trasferimento fosse dato dal permanere di un legame funzionale del lavoratore con l’originaria sede lavorativa, legame che nella specie non poteva essere riconosciuto (cfr. sentenza, pag. 3, paragrafo 2);
Ritenuto
conclusivamente che tanto il ricorso principale, come i ricorsi incidentali, devono essere respinti;
– che, stante la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere per intero compensate fra le parti
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale; rigetta i ricorsi incidentali; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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