CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 dicembre 2021, n. 38294 – Un contratto a tempo determinato senza forma scritta è considerato ab origine contratto a tempo indeterminato, per cui la risoluzione del rapporto non può dunque inquadrarsi come semplice comunicazione del datore di lavoro di non voler prorogare un (inesistente) contratto a termine bensì un licenziamento orale per cui non vi sono termini di decadenza