CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 aprile 2018, n. 8189
Tributi – IRAP – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Presupposto dell’autonoma organizzazione
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 1587/39/2015, depositata il 16 marzo 2015, non notificata, la CTR del Lazio — sezione distaccata di Latina – ha accolto l’appello proposto dal dott. M.C. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza di primo grado della CTP di Latina, che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento per l’Irap non versata per l’anno 2006.
Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
L’intimato non ha svolto difese.
Preliminarmente va dato atto che per mero errore materiale il ricorso reca l’indicazione del nominativo dell’intimato come C. B. in luogo di C. M..
Ritiene la Corte che alcuna incertezza possa derivare da tale errore nella corretta individuazione del contribuente, riportando tra l’altro il ricorso, notificato al difensore costituito in grado d’appello presso il domicilio eletto, oltre al codice fiscale del contribuente, la completa trascrizione della sentenza impugnata, nella quale il contribuente stesso è chiaramente identificato come C. M..
Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p..c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione riguardo all’attività svolta dal professionista, medico dentista, ritenendo che di per sé lo svolgimento dell’attività di natura intellettuale svolta autonomamente dal professionista non potesse mai trasformarsi in attività autonomamente organizzata ed omettendo, quindi, di valutare una serie di elementi che avrebbero dovuto invece far propendere per la sussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP, quali l’impiego di un lavoratore dipendente e l’entità dei compensi corrisposti a terzi o il valore dei beni strumentali.
Ritiene la Corte che la proposta del relatore di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza non possa essere condivisa.
Premesso che non occorre, nel caso in cui il collegio ritenga che la proposta del relatore non possa essere recepita in sede di decisione, la fissazione di pubblica udienza (cfr. Cass. sez. unite 16 aprile 2009, n. 8999; cass. sez. 6-2, ord. 23 marzo 2017, n. 7605), laddove ricorra comunque una diversa ipotesi pur sempre riconducibile al n. 1 e 5 dell’art. 380 — bis c.p.c., il ricorso, sebbene la sentenza impugnata sia erroneamente motivata in diritto, deve essere disatteso.
La sentenza impugnata ritiene che l’esercizio della professione di odontoiatra svolta dal contribuente, di natura intellettuale, sia in sé incompatibile con l’elemento dell’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto impositivo dell’IRAP.
Nella formulazione della censura alla decisione impugnata la ricorrente Amministrazione rileva che, muovendo da detta erronea premessa in diritto, la CTR ha dunque omesso di dare rilievo ad elementi, quali la presenza di un lavoratore dipendente non occasionale con mansioni di segretaria, l’entità dei compensi corrisposti a terzi, sintomatici della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, per l’annualità di riferimento.
Sennonché, in relazione ai profili evidenziati, il dispositivo della decisione impugnata è conforme a diritto, alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: «a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive».
La presenza di una unità di personale dipendente, seppure per 312 giorni l’anno, come nella fattispecie in esame, ma con mansioni esecutive, è dunque irrilevante ai fini IRAP, così come l’entità dei compensi a terzi per circa 14.000,00 Euro o dei beni strumentali per l’anno di riferimento risulta in linea con l’attività propria del settore odontoiatrico.
Viceversa la pluralità di studi riconducibili allo stesso professionista andrebbe certamente assunta come elemento significativo della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione facente capo allo stesso professionista (in proposito, si vedano anche Cass. sez. 6-5, ord. 25 luglio 2017, n. 18316; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3003; Cass. sez. 6-5, ord. 2 settembre 2016, n. 17569).
Tuttavia la sentenza impugnata, nel riportare il contenuto del ricorso in appello del C., si riferisce ad un solo «studio attrezzato» per lo svolgimento dell’attività professionale di odontoiatra del contribuente.
L’Amministrazione ricorrente, invece, solo nella narrativa del ricorso discorre di due studi ubicati in due località diverse, ma non fa oggetto di specifica censura la sentenza impugnata laddove questa mostra di recepire che l’attività del professionista è svolta in un solo studio attrezzato di cui lo stesso è responsabile.
Ulteriore conferma di ciò viene dalla redazione del c.d. abstract secondo il protocollo d’intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense del 15 dicembre 2015, laddove gli elementi fattuali che la CTR non avrebbe valutato, quali sintomatici della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, sono indicati unicamente nella presenza di lavoratore dipendente non occasionale e nell’entità dei compensi corrisposti a terzi.
Il ricorso va dunque rigettato, nei termini di cui sopra corretta in diritto la motivazione dell’impugnata sentenza.
Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto difese.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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