CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 marzo 2019, n. 6223
Accertamento – Omissioni contributive – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione – Termini di prescrizione
Rilevato
che con sentenza del 15 febbraio- 1 marzo 2017 numero 142 la Corte d’Appello di Salerno, pronunciando sull’appello proposto da L.C. nei confronti dell’INPS e di EQUITALIA SUD spa, confermava, con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, respingeva la opposizione proposta da L.C. avverso l’estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento numero 100 2003 0011788165 per l’importo di euro 3.007,15, inerente ad omissioni contributive per gli anni 2000-2002;
che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza numero 19704 del 2 ottobre 2015 avevano riconosciuto la facoltà del contribuente di impugnare la cartella di pagamento di cui fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo, a causa della invalidità della relativa notifica. Nella fattispecie di causa, tuttavia, l’opponente aveva dato atto nel ricorso introduttivo del giudizio di avere ricevuto la notifica della cartella di pagamento in data 7 novembre 2003, sostenendo che all’atto della notifica il credito era prescritto poiché l’Agente della riscossione era rimasto inerte per più di cinque anni «provvedendo solo in data 7.11.2003 a notificare la cartella» .
La prescrizione avrebbe dovuto essere dedotta in sede di opposizione avverso la cartella esattoriale e non poteva essere più eccepita con l’ opposizione avverso l’estratto di ruolo; che avverso la sentenza ha proposto ricorso C.L., articolato in due motivi, notificato all’INAIL ed ad AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE già EQUITALIA SUD spa; l’INAIL ha opposto difese con controricorso; AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE è rimasta intimata;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti — unitamente al decreto di fissazione dell’udienza— ai sensi dell’articolo 380 bis codice di procedura civile;
Considerato
che il ricorrente ha denunziato :
– con il primo motivo: omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione dell’articolo 19 decreto legislativo 546/1992 in combinato disposto con gli articoli 24, 53, 97 Costituzione; violazione dell’articolo 615, comma uno, codice di procedura civile. Ha dedotto di avere proposto opposizione ai sensi dell’articolo 615 codice di procedura civile, diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo— la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella di pagamento— per la quale non era previsto alcun termine di decadenza;
– con il secondo motivo: violazione dell’articolo 112 codice di procedura civile, per la mancata pronuncia sull’eccezione di prescrizione sollevata con il ricorso in opposizione ex articolo 615 codice di procedura civile. Il ricorrente ha esposto che la cartella di pagamento era stata asseritamente notificata nell’anno 2003 e che il ricorso in opposizione ex articolo 615 cod.proc.civ. era stato depositato nell’anno 2015 allorquando era ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale;
che pregiudiziale appare la eccezione opposta dall’ INAIL di inammissibilità del ricorso in cassazione, per non essere stato notificato al medesimo ente l’atto di appello.
L’INAIL ha esposto che il giudizio di primo grado si era correttamente svolto nei propri confronti— giacché la cartella esattoriale aveva ad oggetto crediti INAIL— ma che la sentenza del Tribunale riportava nella intestazione per errore materiale come parte resistente l’INPS in luogo dell’INAIL.
L’opponente, del pari erroneamente, aveva notificato l’appello all’INPS, che a sua volta si era costituito senza rilevare l’errore ma spiegando difese nel merito; anche la sentenza d’appello era stata resa nei confronti dell’INPS sicchè l’INAIL era restato estraneo al giudizio, cui non era stato chiamato a partecipare.
Alla luce di tali antefatti, l’INAIL ha dedotto:
– la inammissibilità del ricorso in Cassazione nei propri confronti, in quanto parte estranea al giudizio di appello;
– comunque la definitività nei propri confronti della sentenza di primo grado— che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione avverso l’estratto di ruolo— perchè non impugnata;
che ritiene il Collegio debba essere accolta la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso;
che, invero, deve essere rilevato il difetto di legittimazione passiva dell’INAIL attesa la necessaria coincidenza fra legittimazione, attiva e passiva, all’impugnazione e la assunzione della qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata (Cassazione civile sez. II, 20/06/2018, n.16280; Sez. 3, n. 10813, 17/5/2011; S.U. n. 8882/2005; S.U. n. 1245/2004).Nella fattispecie di causa l’INAIL non è stato parte del giudizio di appello , che si è svolto nei confronti dell’INPS e di EQUITALIA SUD spa.
Né il giudice dell’appello aveva l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti dell’INAIL, ai sensi dell’articolo 331 cod.proc.civ., giacchè essendo stata proposta in appello, per quanto si assume nell’attuale ricorso, la opposizione ex articolo 615 cod.proc.civ. per la dichiarazione della prescrizione del credito sopravvenuta alla notifica della cartella esattoriale, si verteva in ipotesi di cause scindibili ai sensi dell’articolo 332 cod.proc.civ., che non comportava l’obbligo di integrare il contraddittorio rispetto all’INAIL, parte pretermessa, nei cui confronti era decorso il termine di impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado;
che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere definito con ordinanza di inammissibilità in camera di consiglio ex articolo 375 cod.proc.civ.;
che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
che il ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del 24.10.2017, non è tenuto al versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, stante la prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del medesimo decreto (ex plurimis: Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, n. 9538)
P.Q.M.
Dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 1.500 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del 115 del 2002 dà atto della NON sussistenza dei presupposti il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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