CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2018, n. 21640
Cartella esattoriale – Contributi IVS operai agricoli a tempo determinato – Ricorso inammissibile – Mera richiesta di rivisitazione del merito della causa
Rilevato che
1. il Tribunale di Bari accoglieva l’opposizione proposta dalla D.T. S.r.l. avverso la cartella esattoriale n. 014/2009/00069176/18, notificata da Equitalia ETR, per il pagamento di € 17.082,14 a titolo di contributi IVS per l’occupazione in agricoltura di operai a tempo determinato negli anni 2004, 2005 e 2007;
2. la Corte di Appello di Bari accoglieva l’appello proposto dall’INPS, anche come mandatario di SCCI S.p.a., e rigettava l’opposizione;
3. D.T. S.r.l. propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a 5 motivi, illustrati anche con memoria ex art. ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.;
4. l’Inps si è costituito con mandato in calce al ricorso notificato, mentre Equitalia ETR s.p.a. è rimasta intimata.
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata- ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.- la violazione degli artt. 434 e 112 c.p.c., in quanto la Corte d’appello avrebbe ignorato l’eccezione d’inammissibilità dell’appello dell’Inps, che non recava alcuna critica demolitoria della sentenza impugnata, essendo i motivi di censura riferiti all’atto di opposizione proposto in primo grado.
1.1. Il motivo di ricorso è inammissibile là dove addebita alla Corte territoriale la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché per costante giurisprudenza di questa Corte non è configurabile il vizio di omissione di pronuncia su questioni processuali, potendo questa Corte procedere direttamente all’esame del vizio denunciato (tra le ss. n. 22083 del 26/09/2013, n. 1701 del 23/01/2009, n. 3667 del 21/02/2006, n. 10073 del 25/06/2003).
1.2. Il motivo è poi infondato, ricavandosi (anche dalle stesse parti del ricorso in appello ritrascritte dalla parte ricorrente per cassazione alle pgg. 8 e 9) che il ricorso in appello dell’Inps rispettava i canoni imposti dagli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, che vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017, n. 2143 del 05/02/2015). E difatti, l’istituto articolava tre motivi, adeguatamente illustrati ed in coerenza esaminati dal giudice di secondo grado, che avevano ad oggetto la motivazione della decisione del Tribunale sulla quale era stata basata la sentenza di accoglimento dell’opposizione, né è precluso riportare argomentazioni già formulate in primo grado, quando esse comunque si attaglino alle censure proposte.
2. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata- ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.- la violazione degli artt. 324, 112 e 345 c.p.c. La ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto che nell’atto di opposizione di primo grado fosse stato contestato solo il quantum dell’obbligazione contributiva e che pertanto solo di esso potesse discutersi, pur in assenza di una specifica impugnazione da parte dell’Inps di tale capo della sentenza del Tribunale.
2.1. Il motivo non è fondato, in quanto dallo stesso contenuto del ricorso in appello dell’Inps ritrascritto a pg. 8 del ricorso per cassazione si ricava che l’Inps aveva contestato la sentenza di primo grado laddove aveva fatto carico all’istituto di provare gli elementi fondanti la pretesa contributiva, quando controparte aveva ammesso di essersi avvalsa di manodopera stagionale regolarmente assicurata e ingaggiata, e quindi di avere occupato lavoratori agricoli a tempo determinato nel periodo indicato nella cartella esattoriale.
Dall’esame degli atti la Corte d’appello ha dunque tratto la convinzione che la contestazione formulata dall’opponente in primo grado avesse ad oggetto solo il quantum della contribuzione da versarsi per tale personale, invocando la società (pg. 2 della sentenza) circostanze che consentivano la riduzione dei contributi e delle relative sanzioni (adesione al contratto provinciale di riallineamento retributivo, sgravio contributivo previsto per le aziende ubicate nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, agevolazione contributiva per le calamità naturali verificatesi nelle aree di Acquaviva delle Fonti e di Casamassima).
In tal modo, la Corte ha assolto al potere-dovere di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo, che va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, e richiede quindi il gravame sul punto e l’assenza di giudicato formatosi su tale qualificazione (Cass. n. 24339 del 01/12/2010 e, più recentemente, Cass. n. 15223 del 03/07/2014).
3. Con il terzo motivo di ricorso viene denunciata- ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.- la violazione e falsa applicazione dell’art. 2730 c.c., nonché – ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.- dell’art. 116 c.p.c.
La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia attribuito alla mera stampa dell’estratto conto esibito dall’Inps una valenza ricognitiva e confessoria del debito, in quanto da essa si sarebbe ricavata l’adesione al processo di ristrutturazione dei crediti agricoli, in tal modo assegnando valore probatorio ad un atto formato dallo stesso Ente creditore.
4. Con il quarto motivo di ricorso viene denunciata – ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – la violazione dell’art. 324 c.p.c.: il giudice di secondo grado avrebbe errato, secondo il ricorrente, nell’aver attinto l’esistenza dei presunti dati fondativi del credito previdenziale da documenti che, con sentenza divenuta intangibile sul punto per omessa impugnazione, erano stati dichiarati non utilizzabili ai fini di causa.
5. Con il quinto motivo di ricorso viene denunciata – ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 414 n.4 c.p.c.; viene inoltre denunciata – ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – la violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c., e dunque la violazione del principio di circolarità degli oneri di allegazione, contestazione e prova.
6. Il terzo, quarto e quinto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati, rilevandosi che la Corte territoriale ha argomentato che l’obbligazione contributiva derivava nel caso dalla legge e sulla base dei presupposti assicurativi non contestati e risultanti dai fogli dell’estratto contorcartelle di pagamento e specificativi della lista delle partite debitorie non onorate, sicché spettava al debitore allegare circostanze idonee a determinare la sussistenza di un diritto alla riduzione dei contributi o delle sanzioni.
6.1. In tal modo la Corte d’appello, esercitando la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, non ha attribuito valenza probatoria esclusiva ai prospetti dell’Inps, ma ha dato valore alla mancata contestazione degli elementi fattuali posti a sostegno della pretesa impositiva che da essi risultavano.
I giudici di merito hanno quindi operato una valutazione complessiva del compendio probatorio agli atti, sicché i motivi, al di là della rubrica, non denunciano una violazione di legge, né un vizio di motivazione nei limiti delineati dal testo attuale dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ma si traducono in sostanza in una richiesta di rivisitazione del merito della causa, inammissibile in questa sede in quanto esorbitante dai limiti del controllo di legittimità.
6.2. Né la Corte d’appello era vincolata alla valutazione di irrilevanza dei prospetti dell’Inps operata dal primo giudice, considerato che il giudicato non si determina sul fatto, né tantomeno sulle prove utilizzate sul suo accertamento, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass. n. 12202 del 16/05/2017, n. 2217 del 04/02/2016).
6.3. Sicché, ritenuta raggiunta in causa la prova della differenza quantitativa in base alla fonte dell’obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato, la Corte ha correttamente ritenuto che spettasse al debitore allegare e dimostrare di avere esattamente adempiuto pagando la differenza dovuta (così Cass.n. 23057 del 03/10/2017) o di avere diritto alle pretese riduzioni.
7. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
8. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti intimate.
9. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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