CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18349
Accertamento di un rapporto di lavoro subordinato – Pagamento di differenze di retribuzione – Nuovo esame del vario insieme dei materiali di causa – Insindacabilità in sede di legittimità
Rilevato che
la Corte di appello di Bologna ha rigettato il gravame avverso la decisione di primo grado (sentenza del Tribunale di Piacenza nr. 94 del 2016) che aveva respinto la domanda, proposta da F.M.A. nei confronti di U. di B.F. & C. S.n.c., di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e di condanna al pagamento di differenze di retribuzione e di contribuzione; a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha osservato come non fossero dimostrati gli assunti del lavoratore; a tale riguardo, i giudici, all’esito della valutazione delle dichiarazioni dei testi indotti dal ricorrente-appellante, hanno ritenuto che difettasse del tutto la prova che il F. avesse lavorato alle dipendenze di U. nel periodo da lui indicato, tanto più nelle forme e con l’articolazione oraria prospettate; pertanto, solo ad abundantiam, la Corte territoriale ha valutato gli elementi probatori della parte datoriale che avevano valore meramente confermativo del già insufficiente quadro probatorio offerto dal lavoratore;
per l’annullamento della decisione, ha proposto ricorso per cassazione F.M.A., articolato in due motivi; è rimasta intimata la società U. di B.F. & C. S.n.c.; è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio; la parte ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che
Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. – è denunciata la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ.; parte ricorrente assume l’erronea valutazione di una serie di elementi probatori; in particolare, imputa alla Corte di appello di non aver considerato la conoscenza, da parte del lavoratore, dei numeri di telai (e non delle targhe) delle autovetture, elemento inconfutabile dello svolgimento della dedotta attività lavorativa presso la carrozzeria; assume, poi, che i giudici avrebbero attribuito valore alle dichiarazioni del teste K., pur rese in assenza di un interprete; la Corte territoriale avrebbe, inoltre, omesso di considerare (interamente) le dichiarazioni rese dal teste C.; con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod.proc.civ. e dell’art. 2712 cod.civ., per non avere la Corte di appello posto a fondamento della decisione il contenuto di un DVD relativo a due diversi incontri avvenuti il 3.12.2011 tra il lavoratore e due ex colleghi di lavoro;
i due motivi, intimamente connessi, vanno esaminati congiuntamente;
le censure, al di là della formale rubricazione, schermano, con tutta evidenza, vizio di motivazione in quanto investono I’ operata valutazione degli elementi di prova e, dunque, il piano della ricostruzione della fattispecie concreta;
i rilievi, incentrati sulla deduzione di omesso esame di più fatti (peraltro prospettati – quanto in particolare al secondo motivo – senza il rispetto degli oneri di specificazione imposti dal combinato disposto degli artt. 366 nr. 6 e 369 nr.4 cod.proc.civ.), non risultano formulati secondo lo schema legale dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., come delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte con le pronunce nn. 8053 e 8054 del 2014 e costantemente ribadito dalla successiva giurisprudenza;
invero, la denuncia di una pluralità di fatti omessi (di palese negazione ex se del requisito di decisività: ex multis, in motivaz., Cass. nr. 9791 del 2020) pone la censura al di fuori del paradigma devolutivo e deduttivo del novellato art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ. (Cass., sez.un., nr. 8053 cit.; Cass. nr. 2498 del 2015; Cass. nr. 13189 del 2015; Cass. nr. 21439 del 2015) per sollecitare, nella sostanza, un nuovo esame del vario insieme dei materiali di causa, non consentito in questa sede di legittimità ( ex multis, Cass. nr. 21429 cit., in motivaz.);
consegue l’inammissibilità del ricorso;
non vi è luogo a regolazione di spese, in difetto di attività difensiva dell’intimata;
deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 – quater, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis., se dovuto.