CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18371
Regione Sicilia – Lavoratori del settore minerario siciliano – Contributi previdenziali sulla quota dell’indennità di prepensionamento – Sottoscrizione dei verbali di conciliazione presso l’Ufficio del lavoro
Rilevato che
la Corte d’appello di Caltanissetta, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa cittrà, ha accolto l’appello proposto dalla “Società di risanamento e sviluppo attività industriali siciliane s.p.a.” (d’ora in poi R. s.p.a.) rivolto a sentir dichiarare insussistente l’obbligo in capo alla stessa società di versare all’Inps i contributi previdenziali sulla quota dell’indennità di prepensionamento incrementata, spettante ai sensi dell’art. 6 della legge reg. siciliana n.42 del 1975 a M.B., erede di B.D., ex dipendente I. s.p.a., per l’estinzione del relativo diritto conseguente alla sottoscrizione dei verbali di conciliazione presso l’Ufficio del lavoro di Enna in data 9 dicembre 2002 e 19 giugno 2007, contenenti l’espressa rinuncia da parte del lavoratore ai diritti previdenziali ed assistenziali riconosciuti dalla legislazione regionale;
la cassazione della sentenza è domandata da M.B. in qualità di erede di B.D. nel frattempo deceduto, sulla base di quattro motivi; la R. s.p.a. e l’Inps hanno resistito con tempestivo controricorso;
M.B. e la R. s.p.a. hanno depositato memorie in prossimità dell’Adunanza camerale;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.3 cod. proc. civ., il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge regionale siciliana n.42 del 1975 e succ. modif. ed integr., della l. n. 214 del 1982, della l. n.105 del 1991, della l. n. 222 del 2005, della l. n.47 del 1983, del d.P.R. n.1432 del 1971 e degli artt. 11 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.3 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2114, 2115 e 2116 cod. civ.;
col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.3 cod. proc. civ., deduce la violazione dell’art. 2113 cod. civ.;
in sostanza, con i primi tre motivi la sentenza è censurata a) per aver attribuito effettiva natura volontaria alla contribuzione prevista dall’art. 6 della l. reg. sic.n.42 del 1975, configurata diversamente, quale obbligazione ex lege, in quanto forma di diritto dell’emergenza, affiancata al prepensionamento, alla cassa integrazione e all’indennità di disoccupazione, in favore dei lavoratori del settore minerario siciliano; b) per aver attribuito natura retributiva, anziché assistenziale, all’indennità di prepensionamento percepita da B.D.; c) in relazione all’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la contribuzione volontaria avrebbe formato oggetto di conciliazione innanzi all’ufficio provinciale del lavoro;
col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.3 cod. proc. civ., si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., prospettando in via ipotetica che le spese di lite andrebbero poste a carico della R. s.p.a. quale parte (eventualmente) soccombente nel giudizio di merito;
i quattro motivi, tutti connessi per l’unicità del tema affrontato, vanno trattati in modo unitario;
essi sono fondati;
la questione, inquadrata nel più ampio contesto delle norme regionali siciliane approntate alla tutela dei lavoratori del settore minerario in seguito alla soppressione dell’ente minerario siciliano e delle numerose società ad esso collegate, è stata già esaminata da questa Corte, la quale ha ritenuto di dover disattendere le ragioni della R. s.p.a. e accogliere quelle degli ex dipendenti degli enti minerari soppressi (cfr. Cass. n. 20016, n.23413 e n.24350 del 2017, n. 2939 del 2019);
la ricostruzione legale dei termini della vicenda, origina dalle varie leggi regionali siciliane (leggi reg. n. 42 del 1975, n.23 del 1991, n.8 del 1995, n.5 del 1999) le quali stabilivano che, in presenza di determinati requisiti di età o contributivi, sarebbe stata corrisposta agli ex dipendenti del settore minerario licenziati un’indennità mensile pari all’80 per cento dell’ultima retribuzione percepita e per quattordici mesi, fino al raggiungimento dell’età pensionabile;
la l. n. 42 del 1975 all’art. 6, co.4, aveva posto a carico della Regione (e per essa della R. s.p.a. a partire dall’istituzione, avvenuta con I. reg. n.4 del 2003) altresì gli oneri derivanti dal riconoscimento del diritto all’assistenza sanitaria e alla contribuzione volontaria a fini pensionistici, nella misura massima consentita e rivalutabili nel tempo;
i giudizi decisi da questa Corte hanno censurato l’interpretazione che degli accordi transattivi intervenuti fra le parti aveva dato la Corte d’appello, ritenendo che i lavoratori non potessero validamente disporre dei diritti maturati con riguardo agli oneri previdenziali, che la legge regionale, in ragione della peculiare natura dei contributi aveva posto a carico della R. s.p.a. per effetto di una sorta di accollo ex lege ;
la stessa erronea interpretazione degli atti transattivi sottoscritti dall’ex dipendente presso l’ufficio provinciale del lavoro di Enna, ove questi abdicava (genericamente) ai diritti assistenziali derivanti direttamente o indirettamente dai rapporti di lavoro con l’ente soppresso, è stata operata dalla sentenza qui impugnata;
erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la presunta validità di quella rinuncia fosse idonea a determinare l’estinzione del diritto ad ottenere che la base di calcolo dei contributi dovuti dalla Società, al fine di assicurare la prosecuzione della assicurazione obbligatoria per la invalidità vecchiaia e superstiti, sia calcolata sull’importo dell’indennità mensile effettivamente liquidata al lavoratore, al netto dell’incremento riconosciuto;
così statuendo la Corte territoriale ha mancato di considerare la peculiare disciplina degli aspetti previdenziali relativi alla fuoriuscita occupazionale del personale cessato dal servizio presso le miniere siciliane sì come introdotta dalla l. n. 42 del 1975, il cui sistema era stato posto prima a carico della Regione (al tempo autorizzata a stipulare una convenzione con l’Inps), poi della R. s.p.a. di derivazione regionale;
pur se per il tramite del rinvio operativo allo schema della contribuzione volontaria propria del sistema generale, la peculiare fattispecie configura un’ipotesi del tutto peculiare di assunzione pubblica dell’onere contributivo previdenziale scaturente dalla scelta di dismettere l’attività mineraria da parte della Regione siciliana;
l’obbligazione contributiva si configura quindi come una obbligazione di diritto pubblico di carattere previdenziale totalmente generata dalla legge e, pertanto, l’adempimento di essa da parte della Società, rientra pieno iure nell’alveo dei diritti previdenziali di cui all’art. 38 cost., riconosciuti dalla legge agli ex dipendenti dei soppressi enti minerari;
le prestazioni connesse a tali diritti non rientrano perciò nella disponibilità dei lavoratori, i quali non possono validamente disporne, rinunziandovi;
pertanto, gli atti transattivi stipulati presso l’Ufficio provinciale del lavoro di Enna non hanno comportato l’estinzione del diritto dell’odierna ricorrente ad ottenere che la base di calcolo dei contributi dovuti dalla Regione siciliana, ora R. s.p.a., al proprio dante causa B.D. a titolo di prosecuzione volontaria dell’assicurazione per la invalidità, vecchiaia e superstiti, venga determinata in base all’importo dell’indennità mensile allo stesso a suo tempo effettivamente liquidata;
in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione, cui è demandato di regolare le spese di questo giudizio;
in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione che regolerà le spese del giudizio di legittimità.
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