CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2018, n. 17641
Tributi – Imposta di registro – Atto di irrogazione sanzioni – Notifica a società cancellata dal registro delle imprese – Soggetto estinto – Impugnazione a cura dell’ex liquidatore – Inammissibile – Eccepibilità d’ufficio, anche in cassazione
Rilevato che
1. L.C.I. s.r.l. ha proposto ricorso contro l’atto di irrogazione sanzione amministrativa di € 918.860,32, notificato il 16 ottobre 2007, per avere emesso un bonifico di L. 2.496.010.285 pari ad € 1.289.082 a favore di un socio erede a fronte del finanziamento infruttifero effettuato dal de cuius C.C., deceduto il 24 giugno 1995.
2. Il credito era stato dichiarato inesigibile nel verbale di inventario dell’eredità.
3. La società ha contestato la legittimità della imposizione specie in ragione del fatto che, secondo la società, non esisteva l’obbligo di presentazione di una dichiarazione integrativa di successione.
4. La CTP di Milano ha accolto il ricorso proposto dalla società.
5. Ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate.
6. La CTR della Lombardia (Milano) ha rigettato l’appello perché l’Ufficio era da considerare decaduto dalla possibilità di irrogare sanzioni ai sensi dell’art. 11 L. 289/2002 giacché, nel caso di specie, non v’era stato alcun avviso di rettifica né di liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della L. 289/02.
7. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione deducendo con un unico motivo la “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 20 del D.Lgs. 472/1997, 48 e 53 del D.Lgs. n. 346/1990 e dell’art. 11 della Legge 289/2002 ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”, sostenendo che essa aveva diritto alla proroga biennale del termine per irrogazione sanzione. Resisteva con controricorso L.C.I. s.r.l., la quale deduceva, tra l’altro, la inammissibilità del ricorso perché notificato a soggetto inesistente, in quanto L.C.I. S.r.l. era stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 5 febbraio 2003. Parte resistente depositava in seguito la memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.
Considerato che
1. Preliminarmente osserva la Corte che, dall’esame del ricorso, del controricorso, della sentenza impugnata e del fascicolo d’ufficio, si evince che L.C.I. s.r.l. era stata cancellata dal registro delle imprese il 5 febbraio 2003 e che l’atto di contestazione, oggetto del processo, è stato notificato alla società dall’Agenzia delle Entrate successivamente; ossia il 16 ottobre 2007.
2. Orbene, come è stato osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la cancellazione delle società di persone e di capitali dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, e ciò a prescindere dall’avvenuta definizione dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, con decorrenza dalla cancellazione, se successiva al 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 6 del 2003), ovvero a decorrere dal 1 gennaio 2004, se anteriore (cfr. Cass. S.U. n. 4060/2010). Tale principio è stato più volte ribadito, con la specificazione che alla cancellazione si realizza un fenomeno successorio assai simile a quello che si verifica per la morte delle persone fisiche e cioè la successione degli eredi nelle situazioni soggettive, facenti capo al defunto. Difatti, in virtù della cancellazione: 1) l’ obbligazione della società estinta si trasferisce ai singoli soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; 2) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi; 3) le azioni processuali non potranno essere proposte da società estinte e/o nei confronti delle stesse (già estinte); 4) ove si tratti di giudizi in corso, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci, successori della società (cfr. Cass. S.U. n. 6070 del 2013).
3. Nel caso in esame è pacifico che la società era estinta già prima della notifica dell’atto di contestazione (estinzione il 5 febbraio 2003 e la notifica il 16 ottobre 2007) mentre il giudizio di primo grado era iniziato l’8 gennaio 2008. Ne consegue che la pretesa creditoria di cui all’atto di contestazione del 2007 non poteva essere fatta valere contro il soggetto passivo comunque al momento già estinto ai sensi dell’art. 2495 c.c.
Come già affermato da questa Corte, la estinzione della società determina la cessazione della sua capacità processuale (come anche quella dell’ex liquidatore), il cui difetto originario è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e comporta, in quest’ultimo caso, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che da subito avrebbe dovuto condurre a una pronuncia declinatoria del merito (cfr.: Cass. n. 13136 del 2018; Cass. n. 5736 del 2016; Cass. n. 21188 del 2014; Cass. n. 28187 del 2013; Cass. 22863 del 2011).
4. Nel caso in esame non trova applicazione l’art. 28, comma 4°, del D.lgs. n. 175 del 2014, trattandosi di norma non retroattiva (cfr.: Cass. 23029 del 2017; Cass. 5736 del 2016 e Cass. n. 6743 del 2015).
5. Pertanto, devesi qui d’ufficio provvedere, in applicazione del sovra esposto principio di diritto, alla cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta su iniziativa del liquidatore della società estinta.
4. L’esame dell’unico motivo di ricorso resta assorbito.
5. Quanto alle spese processuali, sussistono giusti motivi di compensazione, avuto riguardo alla natura della controversia, della questione giuridica trattata e del consolidarsi della giurisprudenza sul punto in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiarando che l’azione non poteva essere proposta.
Compensa le spese.
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