CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24643
Tributi – IRAP – Medico convenzionato SSN – Impiego di segretaria part-time – Assenza del presupposto di autonoma organizzazione – Diritto al rimborso dell’imposta versata
Ragioni della decisione
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016,
osserva quanto segue;
Con sentenza n. 4643/24/2016, depositata il 15 settembre 2016, non notificata, la CTR della Lombardia rigettò l’appello proposto dal dott. V.S. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Milano, che aveva rigettato il ricorso del professionista medesimo avverso il diniego dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che il contribuente aveva presentato per l’Irap versata per gli anni dal 2007 al 2010.
Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia erroneità, illogicità, insufficienza ed omessa motivazione della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata sarebbe sostanzialmente priva di motivazione, non avendo spiegato perché i costi destinati all’impiego di una segretaria part – time avrebbero costituito indice della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, integrante il presupposto impositivo dell’IRAP.
2. Con il secondo motivo, in maniera analoga, il ricorrente denuncia erroneità, illogicità, insufficienza, omessa motivazione e mancata pronuncia su fatti e documenti decisivi per la controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5 c.p.c., non avendo neppure la sentenza impugnata considerato che le dotazioni strumentali e dello studio condotto in locazione erano del tutto conformi agli standard occorrenti per l’instaurazione del rapporto in convenzione con il SSN.
3. Infine, con il terzo motivo, pur riferendosi ancora all’erroneità della motivazione, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione riguardo all’attività svolta dal professionista, medico di base convenzionato con il SSN, ritenendo l’impiego part – time di una unità con mansioni di segretaria sufficiente ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.
4. I primi due motivi, di là anche da rilievi in punto d’inammissibilità in relazione al tenore della loro formulazione, sono comunque manifestamente infondati, essendo dal percorso argomentativo svolto dalla sentenza impugnata individuabile la ratio decidendi, che in effetti risulta attinta da specifica censura con il terzo motivo di ricorso.
5. Quest’ultimo è manifestamente fondato, alla stregua di Cass. sez. unite 10 maggio 2016, n. 9451, che ha affermato il principio secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: «a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive».
5.1. Le conclusioni alle quali è pervenuta la decisione impugnata, si pongono dunque in contrasto con il principio di diritto enunciato, costantemente ribadito dalla successiva giurisprudenza (più di recente, tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 18 ottobre 2017, n. 24585; Cass. sez. 6- 5, ord. 12 settembre 2017, n. 21158; Cass. sez. 6-5, ord. 6 settembre 2017, n. 20881).
6. La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del terzo motivo di ricorso e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, ultima parte c.p.c., con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
7. Avuto riguardo al contrasto di giurisprudenza esistente in relazione alla problematica in oggetto al tempo dell’introduzione del giudizio di appello, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito, ponendosi le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, a carico dell’Amministrazione finanziaria secondo soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al terzo motivo, rigettati i primi due.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.
Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.