CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2020, n. 13902

Trasferimento immobile – Contratto preliminare – Fallimento della società di costruzioni – Subentro del curatore fallimentare – Valutazione del contratto

Fatti di causa

F.G. ha adito il tribunale di Siena, esponendo di aver stipulato, in data 9.12.2004, un contratto preliminare con cui la Costruzioni il M. s.r.l. gli aveva promesso in vendita un appartamento da costruire su un suolo della promittente venditrice;

che il preliminare non era stato eseguito per inadempimento della convenuta.

Ha chiesto di emettere una sentenza di trasferimento dell’immobile ai sensi dell’art. 2932 c.c..

La società convenuta è stata dichiarata fallita dopo la notifica della citazione e la causa è stata riassunta nei confronti del curatore, che, costituitosi in giudizio, ha eccepito che il contratto non era sottoscritto ed era inopponibile alla curatela poiché privo di data certa, negando infine che l’attore avesse corrisposto acconti sul prezzo.

Il G. ha successivamente depositato il contratto sottoscritto e tre ricevute di versamento del prezzo.

Il Curatore ha reiterato l’eccezione d’inopponibilità dei documenti per carenza di data certa e ha eccepito la nullità del contratto per la insufficiente identificazione dell’immobile promesso in vendita.

All’esito, il tribunale ha respinto le domande, con pronuncia confermata in secondo grado.

La Corte distrettuale, dopo aver dato atto che in appello era stato depositato solo il preliminare non sottoscritto, ha comunque osservato che il contratto conteneva i soli dati catastali del terreno su cui doveva essere realizzato l’edificio (composto da più ville a schiera), mentre l’identificazione dell’immobile da costruire (descritto come porzione del complesso costituto da terratetto su due piani e resede frontale) era contenuta in un allegato non prodotto in giudizio, per cui era “impossibile ricostruire dal contenuto dello scritto, unico a poter esser valutato, l’oggetto della pattuizione, conseguendone la nullità ex artt. 1418, comma terzo, e 1346 c.c. e l’improduttività assoluta di effetti”.

Ha ritenuto che nessuno dei fatti allegati dal G. dimostrasse l’anteriorità del contratto rispetto alla dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 2704 c.c., rilevando che, inoltre, il medesimo contratto era stato prodotto dopo l’apertura della procedura concorsuale.

Per la cassazione della sentenza Fabio G. ha proposto ricorso in due motivi.

Il Fallimento Costruzioni il M. ha proposto controricorso.

Ragioni della decisione

1. Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 1418 c.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, lamentando che la sentenza abbia dichiarato la nullità del contratto preliminare, ritenendo insufficiente l’individuazione dei beni promessi in vendita, non considerando che nessuna contestazione era stata sollevata in proposito dalla Curatela e che, per il suddetto preliminare, non era richiesta la compiuta individuazione dei beni da trasferire, essendo sufficiente la ricorrenza di elementi, anche ricavabili aliunde, che consentissero di determinarne l’oggetto.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 101, 111, 183, 356 c.p.c., 24 Cost. e 2704 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c. affermando che, essendo l’eccezione di inopponibilità della data rilevabile d’ufficio, la Corte di merito non poteva accoglierla senza sottoporre la questione al contraddittorio delle parti.

2. Va esaminato preliminarmente il secondo motivo di ricorso, che va respinto per le ragioni che seguono.

La sentenza ha dato atto che l’inopponibilità della data apposta in calce al contratto era stata eccepita dalla Curatela sia con riguardo alla prima scrittura depositata in giudizio, priva di firme, che con riferimento a quella, recante le sottoscrizioni dei contraenti, depositata unitamente alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c..

Poiché la mancanza di data certa non era stata rilevata d’ufficio ma era stata eccepita dal Fallimento, non sussisteva alcun obbligo del giudice di sottoporre la relativa questione al dibattito processuale.

Premesso che il giudizio di primo grado è stato introdotto con citazione notificata nel 2011 (cfr. sentenza, pag. 1), ed essendo quindi applicabile il comma secondo dell’art. 101, nel testo novellato dall’art. 45, comma tredicesimo, L. 69/2009, in vigore per i giudizi instaurati dopo il 4.7.2009, deve considerarsi che, già alla luce del tenore testuale della disposizione, l’obbligo di assegnare alle parti, a pena di nullità, un termine per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni, opera solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio.

Come già affermato da questa Corte, sia pure con riferimento al medesimo principio desunto in via interpretativa – prima delle novità introdotte dalla L. 69/2009 – dall’art. 183, comma terzo (oggi quarto) c.p.c., (ove faceva carico al giudice di indicare alle parti “le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritenesse opportuna la trattazione”), la ratio della disposizione risiede nel rispetto del dovere costituzionale di evitare sentenze a sorpresa o della terza via, poiché adottate in violazione del principio della “parità delle armi”, esigenza che all’evidenza non ricorre ove la specifica questione, ritenuta fondata, sia invece stata dedotta in via di eccezione dal convenuto, poiché – in tal caso – proprio le specifiche modalità di allegazione ne determinano l’acquisizione al dibattito processuale, ponendo la controparte in condizione di svolgere tutte le proprie difese (Cass. 30716/2018; Cass. 25054/2013; Cass. s.u. 20935/2009).

3. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di rilevanza, non potendo condurre alla cassazione della sentenza.

Benché lo scrutinio di nullità del contratto sia logicamente e giuridicamente preliminare rispetto alla inopponibilità della scrittura priva di data certa (che ne presuppone la validità), resta però che la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto è stata respinta sulla base di una duplice argomentazione, di cui quella fondata sulla carenza di data certa ai sensi dell’art. 2074 c.c. non è inficiata, per quanto detto, dalle censure proposte dal ricorrente, sicché, in virtù della definitività di tale autonoma ratio decidendi, che consegue al rigetto del secondo motivo di impugnazione, è superfluo esaminare se la Corte distrettuale abbia correttamente applicato i principi in tema di nullità del contratto preliminare per insufficiente individuazione del bene promesso in vendita.

Il ricorso è respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad 200,00 per esborsi ed € 7000,00 per compenso, oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.