CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2022, n. 26237
Socio lavoratore – Svolgimento di prestazione lavorativa non prevista come conferimento – Diritto alla retribuzione – Rinuncia al ricorso – Estinzione del giudizio
Considerato in fatto
1. S. M. convenne la soc. Edil G. snc di M.P.P. chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della quota di propria spettanza degli utili conseguiti dalla società da 1999 al 2005.
2 Il Tribunale di Roma rigettò la domanda e sull’impugnazione di S. M. la Corte di Appello ha respinto il gravame osservando: a) che, secondo quanto dichiarato dallo stesso M., socio lavoratore, la società, tramite il socio G. M., aveva corrisposto al ricorrente, con cadenza quindicennale, la somma di € 500 da imputarsi quale acconto sugli utili, non rilevando la circostanza che gli utili non fossero stati distribuiti in sede di bilancio b) che secondo quanto evidenziato dalla CTU il ricorrente aveva ricevuto il complessivo importo di € 80.000, mentre gli utili prodotti dalla società nel periodo considerato erano stati pari ad € 178.829.69 con diritto del M. a ricevere € 59.013,80, con la conseguenza che quest’ultimo aveva percepito importi superiori a quanto di sua spettanza; c) che il socio aveva avuto sempre a disposizione per visionarle le scritture contabili depositate presso il commercialista della società di talchè operava la presunzione di tacita approvazione del bilancio prevista dall’art. 7 dello Statuto.
3. S. M. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di sette motivi illustrati con memoria; la società si è difesa con controricorso.
Ritenuto in diritto
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza, essendo la deliberazione stata assunta dal Collegio il cui relatore, alla data della Camera di Consiglio fissata per la decisione della causa, era già stato trasferito presso altro Ufficio.
1.1 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 276 comma 1 cpc e 352 comma 3 cpc in relazione all’art 360 1 comma nr. 4 cpc per non essere stata fissata la discussione orale della causa espressamente richiesta dal difensore del ricorrente nell’udienza di precisazione delle conclusioni.
1.2 Con il terzo motivo è denunciato il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti costituito dalla prestazione lavorativa svolta dal socio S. M. non prevista nell’atto costitutivo come conferimento del socio, con conseguente diritto alla retribuzione per l’attività svolta quale credito distinto dagli utili realizzati dalla società.
1.3 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2263 e 2293 cc in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc per non avere la Corte d’Appello riconosciuto un autonomo diritto alla retribuzione per l’attività svolta dal socio, derivante da un rapporto di lavoro subordinato, dal momento che l’atto costitutivo non prevedeva che la prestazione lavorativa di S. M. fosse da considerare alla stregua di un conferimento.
1.4 Con il quinto motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ( art. 360 1 comma nr 1 cpc) costituiti dalla carenza di documentazione esaminata dal perito d’ufficio, dalla mancata approvazione del rendiconto, dalla mancanza di prova sulla distribuzione degli utili dalla impossibilità di imputazione delle somme rinvenienti nella contabilità sociale.
1.5 Con il sesto motivo viene prospettato il vizio di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2262 e 2303 cc, in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc, per essere la Corte incorsa in conclusioni illogiche ed errate sotto il profilo giuridico nell’affermare che gli utili potevano essere distribuiti in acconto anche al di fuori di una delibera di approvazione del rendiconto.
1.6 Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 92 cpc e dell’art 4 comma 4 D.M 55/2014 per aver errato nella liquidazione delle spese processuali del giudizio di secondo grado avendole riconosciute alla parte appellata vittoriosa anche per l’espletamento della istruttoria che in realtà non aveva avuto luogo nel giudizio appello.
2. Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia sottoscritto personalmente dalla parte; la società resistente ha prestato adesione alla rinuncia con sottoscrizione autenticata dal difensore, apposta in calce all’atto dal legale rappresentante M. P.P..
2.1 Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, atteso che l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite.
3 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
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