CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 giugno 2018, n. 14790
Tributi – IRAP – Accertamento – Istanza di rimborso – Professionisti – Sindaco di società
****
Con ricorso in Cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese scritte, il contribuente impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, sezione di Brescia, relativa al silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso dell’IRAP per l’anno 2009 e 2010.
Il ricorrente deduce, con un primo motivo, il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 comma 1 (rectius comma 2 n. 4 c.p.c.) e dell’art. 36 comma 1 (rectius comma 2) n. 4 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto, la CTR aveva rigettato l’appello del contribuente, sulla base di una motivazione solo apparente, in quanto avrebbe ritenuto che i beni strumentali del professionista eccedessero il “minimo indispensabile”, senza esaminare la natura e il relativo costo, per come documentato dal contribuente, aderendo, quindi, acriticamente, alla sentenza di primo grado senza dare dimostrazione di avere esaminato e valutato i motivi di gravame.
Con il secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., consistente nell’insussistenza di un’autonoma organizzazione in capo al contribuente (sulla base del quadro RE dei modelli unici 2009 e 2010, prodotti dal ricorrente e delle fatture di acquisto dei beni utilizzati, nonché del registro dei beni ammortizzabili), e nella scorporabilità dei compensi derivanti dalla attività di sindaco, e ciò, benché la richiesta di rimborso per gli anni in contestazione si riferiva all’imposta pagata solo per i compensi maturati per l’attività di sindaco di società.
Infine, con un quarto motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, in violazione della norma di cui alla rubrica, i giudici d’appello avrebbero imposto al contribuente l’onere della prova di dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi dello studio associato nel quale era inserito, per lo svolgimento della distinta attività di sindaco di società, e senza che ciò fosse previsto in alcuna disposizione normativa.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il primo motivo è infondato, in quanto la motivazione si colloca al di sopra del “minimo costituzionale” (Cass. sez. un. n. 8053/14), in quanto, la CTR con accertamento di fatto, ha rilevato che l’attività professionale di commercialista – svolta in forma associata – era espletata congiuntamente con quella relativa agli incarichi di sindaco e amministratore di società tanto da costituire “sostanzialmente un’attività unitaria”, nella quale i beni strumentali erano “parametrati all’attività dal medesimo svolta di revisore per più di 20 società”.
Il secondo e terzo motivo sono inammissibili per la presenza di una doppia decisione conforme, che preclude l’esame, in sede di legittimità del vizio motivazionale, secondo il dettato dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. novellato (Cass. sez. un. n. 8053/14); d’altra parte, l’asserito omesso esame dei fatti decisivi dedotti, era stato oggetto di accertamento da parte dei giudici di merito.
Il quarto motivo di censura è infondato, in quanto, gli assunti del ricorrente, si pongono in dissonanza con i principi regolativi della materia compendiati da Cass. n. 4246 e n. 22138 del 2016, ma anche da Cass. nn. 7377, 11474, 16372 del 2017: nel senso che il commercialista, che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società, non è soggetto a IRAP per il reddito netto di tali attività perché è soggetta a imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività autorganizzata; infatti, già con Cass. 09/05/2007, n. 10594, Cass. 19/07/2011, n. 15803 e Cass. 05/03/2012, n.3434 si è chiarito – riguardo a fattispecie nella quale si discuteva di redditi realizzati dal libero professionista nell’esercizio di attività sindaco, amministratore di società, consulente tecnico – che non è soggetto a imposizione quel segmento di ricavo netto consequenziale a tale attività specifica, purché risulti possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati. Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno ritenuto che tale scorporo non fosse possibile, mentre, da parte sua, il ricorrente ha solo contestato la legittimità dell’accertamento sui benefici riflessi e indiretti sull’attività individuale, dell’appartenenza del professionista a un’associazione professionale (v. in particolare, pp. 19 e 20 del ricorso), censurando erroneamente, la violazione del canone sul riparto dell’onere della prova.
La mancata predisposizione di difese scritte, da parte dell’Agenzia, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 maggio 2019, n. 13376 - Il libero professionista, officiato anche dell'incarico di amministratore, revisore e/o sindaco di società, non è soggetto ad IRAP per il reddito netto di tali attività, in quanto è soggetta ad…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 settembre 2022, n. 26259 - In tema di IRAP il commercialista che svolga anche attività di sindaco di società e di componente di organi di amministrazione e controllo di enti di categoria, non soggiace ad Irap per il reddito…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 marzo 2019, n. 7266 - In tema dei redditi realizzati dal libero professionista nell'esercizio di attività sindaco, amministratore di società, consulente tecnico, ha chiarito che non è soggetto a imposizione quel segmento di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 marzo 2019, n. 6430 - IRAP - Per i redditi realizzati dal libero professionista nell'esercizio di attività sindaco, amministratore di società, consulente tecnico possono essere esclusi dall'imposizione quei segmenti di ricavo…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40324 depositata il 9 novembre 2021 - Il sindaco di una società il quale esprime parere favorevole all'acquisto di un credito fiscale inesistente, o di un compendio aziendale contenente un credito fiscale…
- I compensi percepiti per gli incarichi del sindaco/revisore - qualificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR - non possano beneficiare della tassazione riservata al predetto regime…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: travisamento della prova
In ordine all’omesso esame di un fatto decisivo il Supremo consesso (Cass….
- Unico 2023: compilazione del quadro RU per i credi
La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 per l’i…
- Si può richiedere il rimborso del credito d’
Il credito relativi a versamenti per imposta non dovuto se esposto in dichiarazi…
- L’avvocato deve risarcire il cliente per il
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26464 depositata il 13 settembre…
- In caso di fallimento della società cedente, il cu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 20…