CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 giugno 2018, n. 14837

Rapporto di lavoro – Inquadramento – Mansioni superiori – Comparto Ministeri – Differenze retributive

Rilevato che

che la Corte di appello di Taranto, con sentenza n. 101/02, ha rigettato l’appello proposto dall’INPDAP avverso la sentenza di primo grado con cui il locale Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da U.A., aveva riconosciuto il diritto del ricorrente, proveniente dal Ministero del Commercio con l’Estero e transitato nei ruoli dell’INPDAP, all’inquadramento, a far data dal 1.2.2000, nell’area professionale B, posizione B1, con condanna dell’Istituto al pagamento delle relative differenze retributive fra il predetto inquadramento e la posizione economica A2 e aveva altresì riconosciuto il diritto del ricorrente alle differenze retributive ex art. 52 d.lgs. 165/01, a decorrere dal 19.11.2002, tra il predetto inquadramento e la posizione economica B2 per effetto dell’espletamento delle mansioni superiori;

che tale sentenza è impugnata dall’INPS, quale successore ex lege dell’INPDAP, che ne chiede la cassazione formulando due motivi di ricorso, cui resiste con controricorso l’U.; entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.

Considerato

che con i due motivi di ricorso l’INPDAP denuncia violazione di norme di diritto e di contratti collettivi nazionali di lavoro, con riferimento all’art. 13 CCNL Enti pubblici non economici 1998/2001, alle Tabelle allegato A CCNL comparto Ministeri e allegato A CCNL comparto Enti pubblici non economici, nonché all’art. 33 d.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni (art. 360 n. 3 c.p.c.), e vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) in relazione agli artt. 111 Cost. in una lettura integrata con l’art. 6 Cedu. Deduce l’Istituto ricorrente che nel comparto Ministeri l’Area B comprende i livelli dal IV al VI, mentre nel comparto Enti pubblici non economici l’Area A accorpa le qualifiche funzionali fino alla IV e che, pertanto, il lavoratore, già inquadrato nella IV qualifica funzionale, rientrava nell’Area B del CCNL Ministeri, ma non nell’area B del CCNL Enti pubblici non economici;

che il ricorso è inammissibile, in quanto tardivo, come eccepito in limine nel controricorso: risulta dalla copia notificata della sentenza depositata dall’U. che la notifica del provvedimento avvenne il 19 giugno 2012 a mani dell’addetto alla ricezione degli atti presso “l’INPS, ex gestione INPDAP, in persona del l.r. p.t., rappresentato e difeso dall’avv. M. B. N., elett.nte dom.to presso la sede provinciale dell’INPDAP di Taranto, sita in Taranto, via (…)”; la notifica della sentenza di appello è avvenuta – come risulta dagli atti – presso il difensore nominato nell’atto di appello e presso il domicilio eletto ed è dunque idonea a far decorrere il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ.; il ricorso per cassazione è stato avviato alla notifica in data 15 maggio 2013, ben oltre il compimento del termine di decadenza, quando la sentenza di appello era già passata in giudicato;

che il ricorso va dichiarato inammissibile, con onere soccombente;

che sussistono i presupposti processuali (nella specie, inammissibilità del ricorso) per il versamento, da parte dell’INPS, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.