CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 giugno 2019, n. 15510- Il rinvio all’art. 2112 cod. civ. contenuto nelle Convenzioni è da considerare “atecnico”, cioè finalizzato soltanto a garantire i lavoratori dall’eventuale perdita del posto, assicurando loro il “riassorbimento” alle dipendenze del Comune