CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2018, n. 5421

Tributi – Contenzioso tributario – Ricorso in cassazione – Deposito di memorie – Dichiarazione subordinata di rinuncia al ricorso per intervenuta adesione alla definizione agevolata – Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

Fatti di causa

L’Agenzia delle Entrate disconosceva i crediti di imposta, derivanti dalla dichiarazione dell’anno 2000 e portati in deduzione dalla società G. srl nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 2001, perché non risultava presentata la dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2000. Seguiva la notifica della cartella di pagamento.

Contro la cartella la società G. S.r.l. proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria che lo accoglieva con sentenza del 20.10.2006.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con sentenza del 21.4.2008.

Contro la predetta sentenza la società G. proponeva ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod.proc.civ., dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale con decisione pronunciata il 18.3.2009.

Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione la società G. srl propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate dichiara di costituirsi al solo fine della eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Con memoria depositata il 13.12.2017 la società dichiara di avere aderito alla definizione agevolata delle cartelle prevista dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193,convertito nella legge n. 225 del 2016, con istanza accolta dalla Agenzia delle Entrate e dilazione del pagamento in cinque rate. Chiede il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa dell’integrale pagamento delle rate; in subordine dichiara di rinunciare al ricorso.

Ragioni della decisione

Considerato che la dichiarazione subordinata di rinuncia al ricorso per intervenuta adesione alla definizione agevolata comporta comunque il venire meno dell’interesse alla decisione, determinando la inammissibilità sopravvenuta del ricorso (in tal senso Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016);

ritenuto di compensare le spese in ragione della natura sopravvenuta della causa di definizione agevolata della controversia;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese.