CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2018, n. 5424
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Reddito d’impresa – Reddito di partecipazione – Contenzioso tributario
Ritenuto in fatto
C.O. impugnava l’avviso in atti relativo all’anno 2004 con il quale veniva accertato a carico della medesima, nella qualità di socia accomandante, un maggior reddito imponibile IRPEF dal quale scaturiva un debito verso l’Erario di euro 2.241,00, a seguito di accertamento di maggior reddito a carico della D.L. sas di O. & C, di cui la C.O. era socia accomandante.
La CTP accoglieva il ricorso sostenendo che il socio accomandante non ha legittimazione passiva in questo giudizio non essendo solidalmente e illimitatamente responsabile né legale rappresentante della società.
La CTR, nell’accogliere l’appello dell’Agenzia delle Entrate, affermava invece che la responsabilità limitata del socio accomandante non comporta alcuna limitazione al suo diritto-onere di partecipare pro quota agli utili o perdite della società.
La CTR riteneva, inoltre, la inapplicabilità dell’art. 295 cod.proc.civ. sul rilievo della non incidenza sic et simpliciter dell’eventuale definitivo accertamento di un maggior reddito d’impresa sulle controversie promosse dal singolo socio, con la conseguente autonomia dei due giudizi.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione su di un punto decisivo della controversia costituito dall’annullamento del maggior reddito d’impresa in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ. Sul punto si produce sentenza n. 63/05/2010 resa dalla CTP di Milano – in medesima composizione- con la quale veniva definitivamente dichiarato illegittimo l’avviso con cui era stato accertato un maggior reddito d’impresa in relazione alla D.L. sas, della quale l’Oziosi era stata socia accomandante sino al 20.4.2006. A tale giudizio aveva partecipato la medesima ricorrente promuovendolo essa stessa.
Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 295 cod. proc. civ e 39 d.Lgs 546/92 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. nella parte in cui la CTR ha affermato la non applicabilità della sospensione del giudicato ex art. 295 cod. proc. civ. relativo ai redditi dei singoli soci ai fini IRPEF nel caso in cui sia ancora pendente la controversia a cui non partecipano i soci sul reddito delle società di persone ai fini ILOR. Tale affermazione contrasta con il dato incontrovertibile della partecipazione della O. a tale ultimo giudizio dalla stessa promosso. A fronte della declaratoria di illegittimità dell’avviso di accertamento nei confronti della società, la CTR avrebbe quantomeno dovuto sospendere il giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. in attesa del passaggio in giudicato della sentenza riguardante l’avviso di accertamento a carico della società.
Con il terzo motivo si duole della omessa motivazione sulle doglianze eccepite dalla O. in primo grado non delibate dalla CTP in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. afferenti al fatto che l’asserito reddito di partecipazione accertato in capo alla contribuente si fondava unicamente sulla generica indicazione dell’avvenuta rettifica del reddito della società successivamente annullata. La CTR si era invece limitata esclusivamente a contrastare il contenuto della sentenza di primo grado in merito alla affermata carenza di legittimazione passiva della socia accomandante.
Con il quarto motivo lamenta la contraddittorietà della motivazione laddove accogliendo l’eccezione dell’Ufficio sulla sussistenza della legittimazione passiva del socio accomandante i non ha affrontato il tema proposto dalla difesa sul principio della limitazione della responsabilità del socio accomandante alla quota conferita, con la conseguente estromissione dello stesso dalla vicende societarie una volta ceduta la quota ( tale cessione è avvenuta in data 20.04.2006, con atto regolarmente iscritto alla Camera di Commercio).
L’Agenzia si è costituita nel presente giudizio esclusivamente ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
Considerato in diritto
Il primo motivo è fondato e assorbe l’esame degli altri.
Risulta dagli atti che con sentenza n. 63/05/2010 del 23/03/2010, depositata il 26/03/2010, la CRT di Milano, in composizione analoga a quella che ha emesso la sentenza oggi impugnata, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate ed, accogliendo quello incidentale proposto da O.C. avverso la sentenza di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso con il quale era stato accertato un maggior reddito di impresa per l’anno 2004 della D.L. s.a.s. di L.O. & C. nella quale la ricorrente aveva ricoperto per un limitato periodo e sino all’aprile 2006 lo status di socio accomandante.
Risulta altresì che questa Corte con ordinanza n. 23687 del 9.10.2013, depositata il 18.10.2013, ha dichiarato inammissibile per omessa notifica il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sopra indicata sentenza, rendendo così definitivo l’accertamento della questione fiscale pregiudiziale all’accertamento avente ad oggetto il reddito di partecipazione della socia-accomandante.
Ciò premesso, secondo l’orientamento di questa Corte, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta l’esistenza di una comunanza dei presupposti di fatto fra il contenzioso attinente all’accertamento dei redditi di una società e quello riguardante l’accertamento dei relativi redditi di partecipazione da imputarsi ai soci,con il conseguente nesso di consequenzialità tra l’uno e l’altro di tali contenziosi, in virtù del quale, nel caso di autonoma e distinta instaurazione delle relative vertenze dinanzi al giudice tributario, si rende inevitabile che la decisione intervenuta nel primo dei suddetti contenziosi si rifletta sulla pronuncia afferente al secondo, il che impone al giudice chiamato a statuire su quest’ultimo di prendere atto della decisione intervenuta nella prima controversia (v. Sez. 6, n.25300 del 28/11/2014, Rv. 633451).
E’ ovvio che in ragione dei limiti soggettivi stabiliti dall’art. 2909 cod. civ., il giudicato che si formi nei rapporti tra la società e l’erario in relazione all’ILOR non è opponibile al socio, che non sia stato parte in detto contenzioso, per l’IRPEF da lui dovuta sui redditi posseduti nel periodo, compreso il reddito di partecipazione alla società, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Tale principio non è applicabile al caso in esame in cui, proprio su iniziativa della stessa O., è stata acclarata l’illegittimità dell’accertamento nei confronti della società del maggior reddito di impresa.
Il principio affermato dalla CTR sulla non incidenza sic et simpliciter dell’eventuale definitivo accertamento di un maggior reddito d’impresa sulle controversie promosse dal singolo socio (che potrebbe muovere eccezioni di merito) con la conseguente autonomia dei due giudizi vale invece nella diversa ipotesi in cui è ammessa la legittimazione del socio a far valere eccezioni di merito in grado di elidere la pretesa erariale avanzata nei suoi confronti.
Non ricorrendo, pertanto, ulteriori accertamenti in punto di fatto la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito, mentre quelle di legittimità vanno poste a carico dell’Agenzia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 900,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
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