CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2018, n. 5437
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Domanda di definizione in corso di giudizio – Versamento somme dovute – Estinzione del giudizio per intervenuto condono
Ritenuto in fatto
V.R., in proprio e quale legale rappresentante della V.R. & F. s.n.c., e i soci G.R., F.R. e A.R., propongono ricorso, con due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (in seguito: CTR) n. 148/12/2011;
questa pronuncia, in riforma della sentenza di primo grado, ha confermato sei avvisi di accertamento, riguardanti il recupero a tassazione, per il periodo di imposta 1994, ai fini IRPEG, IRPEF ed ILOR, di maggiori ricavi, redditi di impresa e redditi di partecipazione dei singoli soci, derivanti dall’acquisto di beni, senza emissione di fatture, da parte della V.R. & F. s.n.c., dalla Evoluzione s.a. che, a sua volta, aveva acquistato la stessa merce, senza fatturarla, dalla società R.I. s.p.a., come accertato dalla GdF di Brescia e dalla GdF di Nocera Superiore;
i giudici della CTR – dinanzi alla quale la causa è stata riassunta dai contribuenti, a seguito della sentenza della Cassazione 18/03/2009, n. 6536, che su ricorso dell’Ufficio ha annullato con rinvio la precedente decisione della CTR n. 11/04/2005, viziata per l’omesso rilievo del valore indiziario delle dichiarazioni testimoniali di terzi (autisti), suscettibili di essere corroborate da altre circostanze di fatto – hanno ritenuto provata la contestazione, alla predetta società, di acquisti sottofatturati (dalla Evoluzione s.a.), e, quindi, corretto l’accertamento dei maggiori redditi della R.V. s.n.c. e dei suoi soci;
in data 5/12/2012, l’Agenzia delle entrate ha depositato un’istanza affinché, in riforma dell’impugnata sentenza, sia dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 16, comma 8, legge n. 289 del 27 dicembre 2002, sul presupposto che, con nota 14/10/2012, prot. 145970/12, la Direzione Provinciale di Salerno ha comunicato che il contribuente V.R. ha presentato domanda di definizione della controversia, ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 6 luglio 2011 (che richiama il predetto articolo 16), provvedendo al versamento di tutte le somme dovute;
Considerato in diritto
Il primo motivo censura la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 63 d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, 384, comma 2, 392, 394 cod. proc. civ., in quanto la CTR ha ritenuto che la sottofatturazione delle cessioni effettuate dalla Evoluzione s.a., a favore della V.R. & F. s.n.c., abbia trovato conferma: «sia nelle dichiarazioni degli autisti-vettori (con l’attestazione del passaggio triangolare dello stesso carico di merce tra la società R.I. s.p.a. – Evoluzione s.a. e Russo s.n.c. […]) che nel ricostituito collegamento degli acquisti effettuati senza fattura dalla società contribuente (bolle, ordini, data e ora dell’inizio dei trasporti, numero dei colli e dei pezzi, destinatario).», con ciò contravvenendo al principio di diritto enunciato dalla sentenza della Cassazione 18/03/2009, n. 6536, secondo cui quelle dichiarazioni non erano prove, ma meri indizi;
il secondo motivo denuncia l’omessa valutazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per l’insufficiente o, addirittura, puramente apparente motivazione che ha condotto la CTR a ritenere dimostrata l’esistenza delle contestate sotto fatturazioni;
tuttavia, è preliminare ed assorbente, rispetto all’esame dei motivi di ricorso, l’effetto processuale della comunicazione dell’Agenzia delle entrate secondo cui il contribuente V.R. ha presentato domanda di definizione della controversia ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 ed ha versato tutte le somme dovute;
il venire meno dell’originario contrasto tra il contribuente e l’Ufficio in ordine allo specifico oggetto del processo comporta l’estinzione del giudizio (rispetto a tutti i ricorrenti) ai sensi dell’art. 16, comma 8, cit., a norma del quale: «L’estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto», con la compensazione, tra le parti, delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuto condono; compensa, tra le parti, le spese processuali dell’intero giudizio.
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