CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2020, n. 7285
Tributi – Condono ex art. 14, Legge n. 289 del 2002 (regolarizzazione delle scritture contabili) – Rettifica scritture contabili – Omessa presentazione del condono tombale ex art. 9, Legge n. 289 del 2002 – Irregolarità del condono
Rilevato che
Nella controversia originata dall’impugnazione da parte della M.I. s.r.l. di quattro di avvisi di accertamento relativi a Imposte dirette e IVA degli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, la C.T.R. del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dalla Società avverso la prima decisione di rigetto del ricorso introduttivo.
In particolare, il Giudice di appello, nel condividere la decisione della C.T.P. la quale aveva ritenuta corretta la ripresa a tassazione di costi non deducibili in quanto inseriti in contabilità, in assenza dei presupposti di legge per il condono (art. 14 legge n. 289/2002), rilevava che la Società aveva portato in deduzione negli anni 2002 e seguenti, con errate indicazioni in contabilità, gli ammortamenti relativi ad un immobile e che il diniego al condono per irregolarità della procedura seguita dalla Società rendeva pienamente legittimo l’operato dell’Ufficio.
Avverso la sentenza ricorre su quattro motivi la Società cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che
1. con il primo motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, art. 360. n. 5 c.p.c. – la Società denunzia la sentenza impugnata di omessa e manifesta illogicità.
1.1. il motivo, espressamente proposto ai sensi del previgente disposto dell’art. 360, comma 1, n.5 cod.proc.civ. è inammissibile. Al ricorso si applica (essendo stata la sentenza impugnata depositata nel giugno 2013) il testo attuale della norma, come interpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 8053/2014 la quale ha statuito che <<le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che l’art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito>>.
1.2 In ogni caso, anche a volere ritenere, dal contesto del mezzo di impugnazione, che il vizio dedotto sia quello di motivazione inesistente, lo stesso è infondato avendo questa Corte, da tempo, ritenuto la sussistenza di valida motivazione anche se effettuata per relationem ad altro decisum purché siano chiare, come nel caso di specie, le ragioni della condivisione, (cfr. tra le altre Cass. n. 21037 del 23/08/2018; id. n. 5209 del 2018; n. 18754 del 2016; n. 22022 del 2017). Né si apprezza la dedotta illogicità della motivazione per l’assoluta genericità della prospettazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della legge n. 289/02.
2.1 La contestazione mossa alla Società negli avvisi di accertamento impugnati, riconosciuta corretta dalla C.T.P. e ribadita come tale per relationem dalla CTR si fonda, principalmente, sulla constatazione che per, validamente, operare il condono sulla regolarità delle scritture contabili dall’esercizio 2003 e successivi, la Società avrebbe dovuto condonare ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 289/2002, l’annualità 2002, cosa non avvenuta.
2.2 Tale argomentare del Giudice di merito è assolutamente conforme alla giurisprudenza, in materia, di questa Corte (cfr. Cass. n. 24494/2015 e Cass. n. 18237 del 16.9.2016 la quale ha, in particolare, cosi statuito <<Per effetto del richiamo a quella di cui al precedente comma 3 “con gli effetti ivi previsti” e dell’inquadramento in comune disposizione rubricata (“Regolarizzazione delle scritture contabili”), la rettifica delle scritture contabili conseguente alla presentazione del condono tombale ex art. 9, di cui all’art. 14, comma 5, I. 289/2002, si configura quale ulteriore opzionale effetto del condono medesimo. Essa risulta pertanto, di necessità, strettamente legata, sul piano funzionale e su quello temporale, all’istanza di condono>>).
2.2 Ciò posto, la censura è inammissibile per più ordini di ragioni. Innanzi tutto la doglianza è rivolta, in gran parte, la valutazione dei prospetti allegati dalla Società ovvero la loro conformità o meno a quanto richiesto dalla normativa di riferimento. Ma, con difetto di autosufficienza, la ricorrente omette di indicare come, dove e quando tale questione sia stata introdotta ritualmente in processo e, in definitiva, nei termini in cui viene formulato, il mezzo di impugnazione finisce per devolvere inammissibilmente a questa Corte un accertamento in fatto. Nella stessa illustrazione del motivo, poi, non viene neppure prospettato in che cosa si concreti effettivamente la dedotta violazione di legge laddove, invece, si imputa alla sentenza un’omessa o carente motivazione e la violazione di una circolare amministrativa e in genere (v. conclusum) vizi motivazionali. La sentenza impugnata che ha ritenuto legittimo l’operato dell’amministrazione per avere proceduto all’accertamento in seguito al diniego del condono per irregolarità della procedura posta in essere dalla società va, pertanto, esente da censura, essendo rimasto incontestato che la Società non si era avvalsa della possibilità offerta dagli artt. 8 e 9 della legge 289/2002 anche per l’annualità 2002, con conseguente impossibilità di valida adesione alla strettamente connessa e conseguenziale procedura di cui al seguente art. 14.
3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 360, comma 1 n.ri 3 e 5 c.p.c. per non contenere la sentenza impugnata l’esposizione dello svolgimento del processo e la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto. La censura è infondata per le ragioni già svolte in ordine al primo motivo.
4. con il quarto motivo, infine, si deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., denunciandosi la violazione del principio del chiesto e del pronunciato per avere la C.T.R. liquidato le spese in favore dell’Agenzia delle entrate, in misura superiore a quelle chieste con la nota.
4.1. la censura è inammissibile per assoluto difetto di autosufficienza giacché non viene riportato neppure per stralci il contenuto della citata nota spese.
5. Infine, va dichiarata l’inammissibilità della richiesta, in questa sede e fase processuale, di sospensione delle cartelle esattoriali.
6. In conclusione il ricorso va rigettato e la M.I. s.r.l., soccombente, condannata alle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 luglio 2021, n. 18964 - La notifica del verbale di constatazione costituisce causa ostativa al condono c.d. tombale per anni pregressi a norma della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 14, anche per i contribuenti che…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 716 - Il condono c.d. "tombale", ottenuto ai sensi dell'art. 9 della l. n. 289 del 2002 avuto riguardo all'IVA, non rileva ai fini della determinazione delle imposte ulteriori, delle quali non preclude…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 maggio 2021, n. 13089 - Il c.d. condono tombale contemplato dall'art. 9, L. n. 289 del 2002 elide i debiti del contribuente verso l'Erario, ma non opera sugli eventuali crediti
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 settembre 2018, n. 21862 - Cause ostative al condono tombale ex art. 9 L. 289/2002
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 8611 depositata il 15 marzo 2022 - Il reato deve ritenersi già perfezionato, in prima battuta, nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 giugno 2020, n. 11820 - Il condono tombale ex l. 289/02 sia suscettibile di incidere "solo sull'imponibile" in base al quale è quantificata l'imposta lorda oggetto di definizione automatica
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Unico 2023: compilazione del quadro RU per i credi
La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 per l’i…
- Si può richiedere il rimborso del credito d’
Il credito relativi a versamenti per imposta non dovuto se esposto in dichiarazi…
- L’avvocato deve risarcire il cliente per il
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26464 depositata il 13 settembre…
- In caso di fallimento della società cedente, il cu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 20…
- Per la cartella di pagamento notificata attraverso
Per la cartella di pagamento notificata attraverso la pec non è necessario appor…