CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2018, n. 21792

Tributi – IRPEF – Accertamento plusvalenza – Cessione di terreni agricoli e fabbricati rurali inseriti in un piano di attuazione con destinazione residenziale – Proroga biennale ex art. 10 della Legge n. 289 del 2002 – Applicabilità – Sussiste

Fatti di causa

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, accogliendo l’appello di E.T., nel giudizio promosso con l’impugnazione dell’avviso di accertamento, ai fini dell’IRPEF per l’anno 2001, con il quale veniva recuperata a tassazione la plusvalenza determinatasi con la cessione di terreni agricoli e fabbricati rurali inseriti in un piano di attuazione con destinazione residenziale, ha ritenuto l’ufficio decaduto dalla potestà impositiva per aver notificato l’avviso impugnato il 3 settembre 2008, e quindi oltre il termine fissato dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non risultando applicabile al caso di specie la proroga biennale del termine per l’accertamento disposta dall’art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, “per i contribuenti che non si avvalgano delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9”.

Secondo il giudice d’appello, infatti, non spiegava alcun rilievo la circostanza, dedotta dall’ufficio, che vertendosi nella specie di redditi da sottoporre a tassazione separata sarebbe stato necessario per il contribuente avvalersi della sanatoria prevista dall’art. 8 della legge n. 289 del 1999, non essendo sufficiente l’istanza di definizione prevista dal successivo art. 9, presentata dal T.. Un siffatto principio non era infatti affermato in alcuna norma, nulla prevedendo in tal senso il richiamato art. 10, e non pervenendosi ad una diversa soluzione neppure con una lettura sistematica di tale norma con gli articoli precedenti, i quali contemplano una serie di preclusioni, ma nessuna che rimandi all’art. 10 o che comunque consenta di prorogare i termini previsti dalla legge per procedere all’accertamento.

La CTR rigettava poi l’appello incidentale proposto dall’ufficio circa la documentazione presentata dalla parte oltre i termini previsti dall’art. 25 della legge n. 28 del 1999, trattandosi “di problematica superata ed assorbita dalla dichiarata decadenza dell’accertamento, a fronte della quale non assume qui rilevanza l’utilizzabilità o meno della documentazione prodotta in epoca successiva all’emissione dell’avviso di accertamento”.

Il contribuente resiste con controricorso illustrato con successiva memoria.

Ragioni della decisione

Con l’unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986 e degli artt. da 7 a 10 della legge n. 289 del 2002, l’amministrazione ricorrente assume che, essendo i redditi accertati soggetti a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17 del tuir, l’unico adempimento che avrebbe potuto impedire la proroga biennale dei termini di accertamento sarebbe stata la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’art. 8 della legge n. 289 del 2002, atteso che il successivo art. 9 – ai sensi del quale è stata invece presentata istanza di definizione – prevede al comma 1, seconda parte, che “non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi di cui al comma 5 dell’art. 8, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo art. 8, secondo le modalità ivi indicate”.

Il motivo è fondato, in quanto trova applicazione nella specie la proroga biennale disposta dall’art. 10 della legge n. 289 del 2002 e la notificazione dell’avviso di accertamento impugnato si rivela tempestiva.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, “la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata dall’art. 10 della I. n. 289 del 2002, opera “in assenza di deroghe contenute nella legge” sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi di tali disposizioni, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, atteso che il meccanismo di proroga è finalizzato a tutelare il preminente interesse dell’Amministrazione finanziaria all’accertamento e alla riscossione delle imposte” (Cass. n. 16964 del 2016). Si è in particolare precisato che “in tema di condono fiscale, l’esclusione dei redditi a tassazione separata dalla definizione automatica ex art. 9 della legge 27 dicembre 2012, n. 289, consente all’Amministrazione finanziaria di procedere ad attività di accertamento sugli stessi, beneficiando della proroga dei termini di cui al successivo art. 10, senza che operi la preclusione prevista dal comma 10 dello stesso art. 9” (Cass. n. 21190 del 2014).

Si è in tale occasione chiarito che “ai sensi del chiaro disposto dell’art. 9, comma 1, della legge n. 289 del 2002, “non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata …, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo art. 8, secondo le modalità ivi indicate”. Siffatta espressa preclusione, prevista senza alcuna distinzione, comporta inequivocabilmente l’esclusione della definizione automatica ex art. 9 della legge n. 289 del 2002, per i redditi soggetti a tassazione separata, quali certamente sono da ritenersi (in mancanza di opzione per la tassazione ordinaria) quelli in questione; di conseguenza, non essendo stati definiti in via automatica ex art. 9 cit., i redditi di cui sopra: 1) non può ritenersi operante per l’Amministrazione la preclusione all’accertamento dei redditi medesimi, preclusione prevista infatti dall’art. 9, comma 10, della legge n. 289 del 2002 solo in caso di perfezionamento della procedura di cui al predetto articolo; 2) è applicabile per detto accertamento la proroga dei termini prevista dall’art. 10 della legge n. 289 del 2002″ (Cass. n. 21190 del 2014, in motivazione). Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in differente composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in differente composizione.