CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 giugno 2018, n. 15025
Contratto di formazione e lavoro – Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – Risoluzione per mutuo consenso – Violazione degli obblighi formativi
Fatto
Rilevato
1. che il Tribunale di Palermo con sentenza del 14.10.2009 dichiarava illegittimo il contratto di formazione e lavoro stipulato dalla S.S. S.p.A. con L.A. per il periodo dal 23/04/2002 al 20/04/2004; conseguentemente riconosceva l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quale ufficiale di riscossione, dalla data di assunzione, con condanna della società al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni maturate dalla data dell’offerta della prestazione lavorativa. Il Tribunale, disattesa l’eccezione della convenuta società relativa alla risoluzione del contratto per mutuo consenso, riteneva che la S. fosse venuta meno agli obblighi di formazione, avendo assicurato solo 46 ore di formazione (in luogo delle 80 previste dal progetto) e non avendo rispettato la distribuzione temporale programmata;
2. che la Corte di Appello di Palermo – investita con gravame della S., con sentenza nr. 458 del 2012 (dell’8.3.2012-23.5.2012), ha riformato la decisione di primo grado rigettando la domanda della lavoratrice; la Corte territoriale, per quanto qui di rilievo, ha ritenuto fondata la censura dell’appellante circa l’erroneità della prima decisione in ordine alla violazione degli obblighi formativi; ha osservato che, alla stregua delle dichiarazioni dei testi escussi e della documentazione acquisita, la formazione teorica, impartita nel rispetto del termine annuale dall’ammissione in servizio, era da considerarsi idonea all’acquisizione della qualificazione professionale funzionale all’ingresso nel mondo del lavoro; la stessa Corte ha aggiunto che, parallelamente alla formazione teorica, la società aveva assicurato “l’affiancamento” con lavoratori più anziani per l’attività esercitata fin dai primi mesi del rapporto, mentre non aveva rilievo decisivo la circostanza che la lavoratrice fosse stata utilizzata anche in attività interne (quale fotocopiatura e sistemazione delle pratiche di riscossione) in ragione della valenza quantitativamente marginale dei suddetti compiti e la natura, sostanzialmente preparatoria, dell’esecuzione vera e propria;
3. che per la cassazione della sentenza L.A. ha proposto ricorso, affidato ai seguenti motivi:
3.1. con un primo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, contrattuali; in particolare assume che l’impugnata sentenza avrebbe attribuito rilevanza probatoria ai documenti provenienti dalla stessa lavoratrice aventi ad oggetto la partecipazione ai corsi di formazione, cadendo però in contraddizione laddove ha affermato che le ore di formazione teoriche fossero state 86 in luogo delle 80 ore previste e rilevando che il contenuto della documentazione stessa risultava confermato dai testimoni, che, seppure, con qualche incertezza, avevano dichiarato che l’attività formativa di 86 ore si era svolta sia all’inizio sia durante il periodo di formazione. L’impugnata sentenza era, secondo la ricorrente, carente sotto il profilo logico, per avere il giudice di appello ritenuto inattendibili i testi di parte attrice escussi ed interessati all’esito del giudizio, mentre piena credibilità era stata data ai testi, dipendenti della S., le cui deposizioni, benché lacunose ed imprecise ed in contrasto con le prove documentali, risultavano fragili, a fronte dell’altra prova “più blindata e coerente”;
3.2. con un secondo, articolato motivo, denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.L. nr. 726 del 1984, art. 3 (convertito con legge nr. 863 del 1984 e successive modifiche), nonché al contratto individuale e al suo progetto formativo; denuncia, altresì, violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. in relazione all’interpretazione del progetto formativo allegato al contratto individuale di assunzione in formazione lavoro nonché omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia; al riguardo rileva che il progetto formativo richiedeva lo svolgimento, da parte degli ufficiali di riscossione, assunti a formazione, di esercitazioni pratiche con l’ausilio di personale esperto sugli atti di cui si compone l’intero sistema delle notifiche, svolgimento di cui la S. non avrebbe fornito alcuna prova. Altra censura è diretta contro la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto la sola formazione teorica idonea all’acquisizione della qualificazione professionale per l’ingresso nel mondo del lavoro, senza dare peso alla formazione pratica con l’ausilio di personale anziano, almeno per la compilazione di verbale di pignoramento e di vendita. Né l’esigenza formativa, aggiunge la ricorrente, avrebbe potuto essere soddisfatta, contrariamente a quanto assunto dal giudice di appello, dall’affiancamento ai neo assunti dei colleghi più anziani.
4. Che la società R.S. S.p.A. (già S.S. S.p.A.) ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.; l’INPS ha depositato procura;
Diritto
Considerato
1. che i motivi di ricorso sono infondati;
2. che, già sul piano redazionale, occorre osservare come il ricorso sia caratterizzato da una tecnica espositiva non rispettosa dei criteri di cui all’art. 366 cod. proc. civ., nella parte in cui deduce promiscuamente censure di violazione di legge e vizi di motivazione, con continui richiami agli atti del giudizio ed alla presunta non corretta valutazione dei medesimi, dei quali non viene peraltro riportato il contenuto integrale né specificato dove e come essi siano consultabili e leggibili da parte di questa Corte;
3. che, in ogni caso, la vicenda oggetto del presente giudizio è stata già valutata e decisa da questa Corte, con sentenza nr. 17539 del 2014 e, successivamente, con pronunce nn. 2504 e 2505 del 2017;
4. che, in conformità ai precedenti citati, ai quali deve essere data continuità per l’assoluta omogeneità delle fattispecie esaminate, si osserva, quanto al primo motivo, che le censure esposte “sono prive di pregio e vanno disattese”; esse si limitano a richiamare prove testimoniali assunte e ritenute inattendibili e comunque sollecitano un riesame di tali risultanze, alla luce di quelle documentali, non consentito in sede di legittimità (cfr. in motivazione Cass. nr. 17539 del 2014);
5. che, quanto al successivo motivo, si rileva che “la Corte territoriale ha correttamene valutato l’esistenza di attività formativa non solo teorica, ma anche pratica, con apprezzamento adeguato e coerente delle risultanze probatorie testimoniali e documentali, mentre la giurisprudenza, invocata dai ricorrenti (id est dalla ricorrente), secondo cui non sarebbe sufficiente l’affiancamento di colleghi anziani per ritenere soddisfatta la formazione pratica, si riferisce all’ipotesi di servizi che dovevano essere svolti non da singoli, diversamente dal caso di specie di notifiche ed esecuzione” (cfr. in motivazione Cass. nr. 17539 del 2014);
6. che le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; nulla va, invece, disposto per quelle riguardanti il rapporto processuale con l’INPS, non avendo in questa sede svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore della società controricorrente, in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis, dello stesso art. 13.
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