CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 marzo 2018, n. 5554
Lavoro somministrato – Accertamento rapporto di lavoro subordinato con utilizzatrice – Requisito di specificità della ragione del termine – Sostituzione di lavoratori assenti – Indicazione del nominativo del lavoratore sostituito – Situazioni aziendali complesse – Esigenza sostitutiva riferibile ad una funzione scoperta
Rilevato
che la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 6 luglio-20 luglio 2012 nr. 795, confermava la sentenza del Tribunale di Sanremo, che aveva respinto la domanda proposta da M.A., V.D.Z. ed I.V. nei confronti della società A.I. spa, datrice di lavoro in somministrazione e della società C.S. spa, utilizzatrice del lavoro somministrato, per l’accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la utilizzatrice.
che hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza M.A., V.D.Z. ed I.V., articolato in due motivi, cui hanno resistito con controricorso la società C.S. spa e la società A.I. spa; quest’ultima ha altresì proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi, cui le ricorrenti hanno resistito con controricorso.
che le parti hanno depositato memoria.
Considerato
che le ricorrenti in via principale hanno dedotto:
– con il primo motivo – ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 27 del D.Lgs. 276/2003 nonché dell’articolo 1 del D.Lgs. 368/2001, impugnando la sentenza per avere ritenuto idonea ad assolvere il requisito di specificità della ragione del termine la formula «sostituzione di lavoratori assenti» utilizzata nei contratti di lavoro in somministrazione. Hanno assunto che l’onere di specificazione avrebbe richiesto la indicazione del nominativo del lavoratore sostituito.
– con il secondo motivo – ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 cod.proc.civ. e della disciplina processuale relativa alla ripartizione degli oneri probatori ed alla contestazione dei fatti e dei documenti. Hanno censurato la rilevanza di prova della ragione sostitutiva attribuita dal giudice del merito alla documentazione prodotta dalla società C.D.S. spa (prospetti delle assenze dei lavoratori a tempo indeterminato), per mancata contestazione dei documenti. Hanno dedotto di avere contestato i documenti prodotti, contestazione non verbalizzata e che comunque nel primo grado ed in appello esse avevano chiesto di provare (capitoli 4 e 5 del ricorso di primo grado, reiterati in appello) la diversa realtà di fatto; le istanze inutilmente proposte costituivano ex se contestazione dei fatti che i documenti miravano a provare. Hanno comunque assunto che i prospetti erano privi di efficacia probatoria, in quanto provenienti dalla parte interessata e privi di data certa; in molti casi la stessa provenienza era dubbia, poiché non intestati alla società C.D.S. spa.
La società A.I. ha proposto ricorso incidentale condizionato, chiedendo in via diretta a questa Corte, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso principale:
– con il primo motivo, di disporre la detrazione da quanto dovuto alle ricorrenti in via principale di quanto liquidato per competenze di fine rapporto nonché dell’ aliunde perceptum o percipiendum;
– con il secondo motivo, di applicare la disciplina di cui all’articolo 32 comma 5 legge 132/2010;
– con il terzo motivo, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva.
che, ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso principale, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale; che invero, quanto al ricorso principale:
– il primo motivo è infondato.
Deve preliminarmente darsi atto che la sentenza impugnata, sul punto non censurata, ha ritenuto necessaria la indicazione specifica delle ragioni di apposizione del termine non solo del contratto commerciale di somministrazione (articoli 21 comma 1 lettera c ed art. 20 comma 4 D.Lgs. 276/2003) ma altresì nel collegato contratto di lavoro somministrato.
La censura investe il giudizio di specificità espresso dalla Corte di merito relativamente alla causale, indicata nel contratto di lavoro somministrato con la formula «sostituzione di lavoratori assenti»; la statuizione è fondata sulla qualificazione della sede della società C.S. spa come unità organizzativa di notevoli dimensioni e sul rilievo della contestuale indicazione nel contratto di lavoro delle mansioni di assunzione, del livello e della sede di destinazione della lavoratrice.
Tale giudizio è immune dalle censure sollevate.
Questa Corte ha già affermato, con orientamento cui in questa sede si intende assicurare continuità (Cass. civ. sezione lavoro 6 ottobre 2014 nr. 21001; 3 aprile 2013 nr. 8120; 26 ottobre 2012 nr. 18474; 1 agosto 2014 nr. 17540 in fattispecie regolata dal testo dell’articolo 21 D.Lvo 276/2003 come mod. dal D.Lgs. 251/2004, applicabile dal 26.10.2004) che le ragioni del contratto di somministrazione a termine devono essere indicate nel contratto con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di legge e da rendere possibile la verifica della loro effettività. Il riferimento alla assenza dei lavoratori in organico, alle mansioni di assunzione, alla sede ed al periodo di lavoro soddisfano tali requisiti. Nelle situazioni aziendali complesse la esigenza sostitutiva ben può essere riferita ad una funzione scoperta (nella specie quella del servizio di guardaroba) piuttosto che ad un singolo lavoratore assente; ne deriva che la specificità della causale sussiste in tutti i casi in cui gli elementi indicati in contratto consentano la verificabilità in termini numerici della sussistenza effettiva della prospettata esigenza sostitutiva piuttosto che la individuazione dello specifico lavoratore sostituito.
L’accertamento circa la ricorrenza di una situazione aziendale complessa, egualmente censurato in questa sede, non attiene alla applicazione delle norme ma è un apprezzamento di fatto, denunziabile in questa sede di legittimità unicamente attraverso la deduzione di un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.
– il secondo motivo è inammissibile.
Per la parte in cui si assume la inattendibilità dei documenti prodotti dalla società C.S. esso si risolve nella contestazione dell’ accertamento di fatto del giudice del merito, censurabile in questa sede non con la deduzione di un vizio di violazione di legge ma unicamente con la denunzia di un vizio di motivazione ex articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ. (applicabile in causa nel testo anteriore alle modifiche disposte dal DL 83/2012).
Il motivo, seppur correttamente riqualificato, non supera il vaglio di ammissibilità. Le parti ricorrenti non individuano un singolo fatto o un documento specifico non esaminato o non congruamente esaminato dal giudice dell’appello ma si limitano a riproporre a questa Corte, genericamente, la questione della mancanza di effettività della esigenza sostitutiva, su cui il giudice del merito si è pronunziato.
Né coglie nel segno la censura di violazione o falsa applicazione del principio di non contestazione di cui all’articolo 115 cod.proc.civ.
La Corte di merito non ha ritenuto formata la prova sulla base del principio di non contestazione – principio che si riferisce ai fatti e non ai mezzi di prova – ma sulla base dei documenti prodotti dalla società utilizzatrice; in questo senso ha richiamato in senso atecnico la non contestazione, per sottolineare che nel primo grado non erano stati allegati fatti contrari a quelli attestati dai documenti o comunque idonei ad ingenerare dubbi su quanto da essi rappresentato. Trattasi di un giudizio di merito la cui censura in questa sede è ammissibile unicamente con la specifica deduzione di un vizio della motivazione, non contenuta nel motivo; manca infatti la illustrazione delle ragioni della decisività dei fatti che istanze istruttorie non accolte miravano a provare rispetto alla valutazione in sentenza della posizione delle singole lavoratrici.
che, conclusivamente, deve essere respinto il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale;
che le spese ,liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida nei confronti di ciascuna delle parti controricorrenti in € 200 per spese ed € 4.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
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