CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 marzo 2019, n. 6766
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Riscossione – Procedimento – Contenzioso tributario
Rilevato che
Con sentenza in data 21 novembre 2016 la Commissione tributaria regionale della Sicilia confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da G.V., socia accomandataria della «M.C. & C. Petroli di V.G. s.a.s.», contro l’avviso di accertamento con il quale, ai fini IRPEF, in relazione all’anno d’imposta 2006, veniva recuperato a tassazione il maggior reddito di partecipazione della V., sulla base di quanto accertato, con separato atto impositivo, nei confronti della società.
Avverso la suddetta sentenza, con atto del 18 novembre 2017, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.
Resiste con controricorso la contribuente, che ha depositato successiva memoria.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, 29 e 61 d.lgs. n. 546/1992; 101, 102, 112, 157 e 159 cod. proc. civ.; art. 111 Cost. Nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci.
Rileva la ricorrente che il giudizio avente ad oggetto il reddito di partecipazione alla società di persone «M.C. & C. Petroli di V.G. s.a.s.» si era svolto esclusivamente nei confronti della socia accomandataria G.V., senza la partecipazione degli altri litisconsorti necessari (il socio accomandante V.M. e la s.a.s. partecipata).
La censura è infondata.
Va ribadito che:
– «Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici; in tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, 2 comma, Cost. e dagli art. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio» (Cass. n. 3830 del 2010) – «In tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con l’obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 d.leg. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso; qualora, però, l’avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e, nei gradi di merito, i giudizi relativi, celebratisi separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata, e decisi con un’identica motivazione, sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati, la corte di cassazione, dinanzi alla quale per la prima volta sia stata sollevata la questione della violazione dell’art. 14 d.leg. n. 546 del 1992, può legittimamente disporre la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva ex art. 274 c.p.c., piuttosto che l’annullamento delle sentenze di merito, dovendo ritenersi rispettata la ratio del litisconsorzio necessario» (Cass. n. 26648 del 2017);
– «In tema di rettifica del reddito di una società di persone e di quello di partecipazione dei soci, le pronunce riguardanti la società ed i soci adottate dallo stesso collegio in identica composizione, nella medesima circostanza e nel contesto di una trattazione sostanzialmente unitaria, implicano la presunzione che si sia realizzata una vicenda sostanzialmente esonerativa del litisconsorzio formale, sicché la parte ricorrente per cassazione, che lamenti la violazione del principio del necessario contraddittorio con riferimento al giudizio di primo grado, ha l’onere – in conformità al principio di autosufficienza del ricorso – di descrivere lo sviluppo delle procedure nel corso di quel grado» (Cass. n. 12375 del 2016).
Nella specie, la stessa contribuente ha dimostrato, con puntuale riferimento gli atti processuali allegati al controricorso, che i ricorsi della società e dei due soci, vertenti sulle medesime questioni, sono stati proposti contestualmente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, che li ha contestualmente trattati nella stessa udienza e decisi con le sentenze n. 2/05/12, n. 3/05/12 e n. 4/05/12, tutte emesse il 26.10.2011 e depositate il 16.2.2012; che gli appelli proposti da società e soci, sulla base della medesima causa petendi, sono stati contestualmente trattati nella stessa udienza dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia e decisi con le sentenze n. 4067/25/16, n. 4068/25/16 e n. 4069/25/16, tutte emesse il 25.1.2016 e depositate il 21.11.2016.
Non sussiste, pertanto, la violazione del principio del contraddittorio denunciata dalla ricorrente.
Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.
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