CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 luglio 2019, n. 18362 – In tema di tributi doganali, come precisato dalla giurisprudenza comunitaria, lo stato soggettivo di buona fede dell’importatore richiesto dall’art. 220, n. 2, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario) ai fini dell’esenzione della contabilizzazione ‘a posteriori’ dei dazi, può essere invocato solo se l’errore dell’autorità sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore di buona fede