CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 luglio 2020, n. 14560
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso in cassazione – Giudicato favorevole riguardante il condebitore solidale in separato giudizio – Applicabilità
Ritenuto che
1. L.C.D. s.r.l. ha impugnato un invito al pagamento ad essa notificato, nella sua qualità di coobbligata solidale dall’agenzia delle dogane, ufficio di Napoli 1, scaturente, nella prospettazione dell’ufficio, dall’omessa introduzione fisica nel deposito fiscale Iva gestito dalla società S.A. S.p.A., di merce di provenienza extracomunitaria importata nel 2005, che era stata immediatamente messa a disposizione della contribuente senza adempiere agli obblighi di cui all’articolo 50 bis decreto legge 381/93.
2. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso della società avendo ritenuto provato che la merce fosse stata materialmente introdotta nel deposito Iva per un tempo limitato.
3. La Commissione tributaria regionale ha accolto l’impugnazione proposta dall’agenzia delle dogane, in base alla considerazione che: a) al fine di godere dei benefici di cui all’articolo 50 bis decreto legge 31/93 vi era l’obbligo normativo dell’introduzione materiale delle merci nel deposito, obbligo che nel caso di specie non era stato assolto; b) attesa la differenza esistente tra l’iva all’importazione e l’iva interna, gravante sull’operazione successiva di immissione, l’autofatturazione da parte del destinatario finale delle merci non costituiva duplicazione d’imposta: “Ne consegue che l’autofatturazione operata dal L.C.D. (nello stesso giorno della presunta introduzione nel deposito Iva) deve ritenersi relativa ad operazioni inesistenti”.
3. La società propone ricorso avverso questa sentenza, per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui l’agenzia delle dogane resiste con controricorso.
4. Con memoria del 25/2/2019, la ricorrente ha invocato ex art. 1306, comma 2, cod. civ., l’estensione degli effetti favorevoli del giudicato formatosi nei confronti della S.A. in conseguenza della sentenza Cass. n. 16774/2016.
5. Con ordinanza interlocutoria resa in esito all’udienza camerale del 14/3/2019, questa Corte ha invitato la società ricorrente a dedurre in merito ad una discrasia riscontrata negli atti e ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della controversia.
6. C. ha depositato ulteriore memoria, con allegata documentazione.
Considerato che
1. Si rileva in primo luogo che dalla documentazione prodotta risulta che, come sostenuto dalla società, la discrasia evidenziata con l’ordinanza interna del 14/3/2019 è dovuta mero errore materiale, in quanto l’invito al pagamento che riguarda le due coobligate è il medesimo: Iva 27179 – 2008.
2. Va pregiudizialmente esaminata la richiesta formulata da parte ricorrente con la memoria ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ. di far valere contro l’ente impositore la sentenza emessa in altro giudizio nei confronti della coobligata S.A. s.p.a.
3. Questa Corte, in relazione all’operatività in materia tributaria del principio generale ricavabile dall’art. 1304, primo comma, cod. civ., ha affermato che “All’applicazione di tale principio non osta il diritto unionale: è vero che i dazi doganali costituiscono risorse proprie della UE e che i singoli Stati devono assicurare l’effettività del prelievo (cfr., da ultimo, CGUE 11 luglio 2019, in causa C-304/18, Commissione c/o Repubblica italiana, punti 49-50); ma è altrettanto vero che tale effettività deve essere garantita con l’utilizzazione gli strumenti propri del diritto nazionale e che la transazione intervenuta con la D. s.p.a. (di cui l’odierno controricorrente intende beneficiare, nel pieno rispetto del diritto interno e del principio unionale di parità di trattamento) comporta una rinuncia parziale alla pretesa fiscale limitata ad un caso specifico (per un’ipotesi di rinuncia parziale in materia di IVA, nel rispetto del diritto nazionale, si veda CGUE 7 aprile 2016, in causa C-546/14, Degano) e non già una rinuncia generale e indiscriminata al potere di verifica e rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria (come tale, non consentita: cfr. CGUE 17 luglio 2008, in causa C-132/06, Commissione c/o Repubblica italiana, in materia di definizione agevolata dell’IVA)”(n. 33879/2019).
4. Vero è che tale decisione è intervenuta dopo l’udienza in cui è stato deciso questo ricorso; nondimeno, essendo essa sopravvenuta prima del deposito del presente provvedimento, di essa comunque questa Corte deve tenere conto, in virtù del principio jura novit curia, e considerato che la deliberazione in camera di consiglio è atto privo di rilevanza giuridica esterna, mentre è solo la pubblicazione che attribuisce giuridica esistenza alla sentenza civile, salvo ovviamente il caso in cui vi è obbligo di lettura del dispositivo in udienza (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 14357 del 21/12/1999, Rv. 532409 – 01).
5. La stessa conclusione, quindi, va adottata per identità di ratio anche nell’ipotesi di cui all’art. 1306, comma 2, c.c., avendo la società ricorrente espressamente dichiarato di volere profittare del giudicato favorevole riguardante il condebitore solidale S.A. s.p.a.
6. In effetti, con la sentenza n. 7828/03/14 emessa tra il condebitore solidale S.A. s.p.a. (ora DSV s.p.a.) e l’Agenzia delle dogane e riguardante il medesimo debito, la CTR di Napoli, ha rigettato l’appello proposto dall’agenzia delle dogane avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della S.A. s.p.a. sul rilievo che l’intervenuta auto fatturazione della merce escludeva che vi fosse stata evasione dell’imposta.
7. La sentenza della CTR è divenuta definitiva, avendo questa Corte rigettato il ricorso dell’agenzia (sentenza n. 16774/16).
8. Considerato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, non vi è dubbio che della statuizione favorevole possa giovarsi, ex art. 1306, comma 2, cod. civ., anche l’odierna ricorrente, attinta da un titolo di responsabilità solidale; ciò sul presupposto che l’invito al pagamento a quest’ultima notificato trae origine e fondamento proprio dall’atto impositivo annullato, riferito alle medesime importazioni.
9. Va del resto considerato come l’annullamento nei confronti della S.A. s.p.a. sia intervenuto non per ragioni personali della importatrice, ma perchè l’inosservanza delle regole dell’utilizzo del deposito fiscale non ha comportato evasione dell’Iva.
10. La decisione impugnata va, quindi, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 comma 2 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso introduttivo.
11. La decisione del ricorso sulla base della giurisprudenza sovranazionale e nazionale successiva alla proposizione del ricorso costituisce giusto motivo per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa le spese tra le parti.
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