CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 marzo 2018, n. 5749
Tributi – Imposta di registro – Base imponibile – Determinazione – Criteri – Sentenza di accertamento dell’usucapione – Costruzioni rurali – Valutazione autonoma rispetto a quella del terreno cui i fabbricati accedono – Esclusione
Esposizione dei fatti di causa
1. A seguito di sentenza n. 330 pronunciata il 17.1.2008 R.E. diveniva proprietario per usucapione di alcuni immobili siti in Santo Stefano d’Aveto consistenti in terreni e fabbricato rurale iscritti al catasto terreni ed in un magazzino iscritto al catasto urbano. Il contribuente dichiarava, ai fini della registrazione, il valore di euro 5.000,00 per i beni iscritti al catasto terreni e di euro 35.102,00 per il bene iscritto al catasto urbano. L’agenzia delle entrate rettificava il valore dichiarato elevando quello relativo al magazzino iscritto al catasto fabbricati ad euro 51.000,00 e quello relativo ai beni iscritti al catasto terreni ad euro 95.000, precisando che il fabbricato rurale veniva stimato in euro 42.000,00 ed il terreno in euro 53.000,00. Proponeva ricorso il contribuente e la commissione tributaria provinciale di Genova lo accoglieva parzialmente riducendo ad euro 18.000 il valore dei terreni accertato dall’Ufficio in euro 53.000,00 e confermando nel resto. Proposto appello da parte del contribuente ed appello incidentale da parte dell’Ufficio, la CTR della Liguria, in accoglimento dell’appello incidentale, confermava l’avviso di accertamento.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente svolgendo due motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli articoli 52 d.p.r. 131/86, 1, commi 497 e 498, della legge 266/2005 e 12 d.l. 79/1988. Sostiene che l’esclusione del criterio della valutazione automatica di cui all’art. 52 d.p.r. 131/86 per i fabbricati diversi da quelli abitativi opera solo con riguardo ai trasferimenti che avvengono per atto di notaio e non nel caso in cui sia pronunciata sentenza dichiarativa dell’intervenuto acquisto per usucapione, dovendosi ritenere che, in tal caso, sia applicabile il criterio della valutazione automatica con riguardo anche ad immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo.
3. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 16 r.d. 1572/1931 nonché omessa motivazione in relazione a un punto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ..
Sostiene che la CTR ha confermato l’atto impositivo benché l’agenzia delle entrate avesse valutato il fabbricato rurale distintamente dal terreno agricolo cui ineriva laddove, invece, il reddito dominicale dei terreni esprime il valore comprensivo anche dei fabbricati e non è rettificabile qualora non sia inferiore alla rendita catastale degli stessi moltiplicata per determinati coefficienti.
Esposizione delle ragioni della decisione
1. Il primo motivo è infondato. Invero la nota 2 bis dell’art. 8 della Tariffa allegata al d.p.r. 131/86 prevede che i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti all’imposta secondo l’art. 1 della Tariffa che disciplina, tra l’altro, gli atti traslativi della proprietà dei beni stessi. Ne deriva che la base imponibile dei beni che costituiscono oggetto della sentenza di usucapione va determinata secondo le regole stabilite per gli atti traslativi, con conseguente applicazione della norma di cui all’art. 52, comma 5 bis, del d.p.r. 131/86, che prevede che il criterio della valutazione automatica operi solo per i fabbricati ad uso abitativo.
2. Il secondo motivo è fondato. Invero dal carattere rurale delle costruzioni o porzioni di costruzioni, nonché delle relative pertinenze, deriva la mancata attribuzione di una rendita catastale autonoma rispetto a quella del terreno cui i fabbricati accedono. Nel caso che occupa l’Ufficio ha proceduto alla valutazione autonoma del fabbricato sulla base del fatto che esso risultava ubicato in zona densamente abitata con destinazione “A/1 zone ed edifici di particolare pregio” laddove tale circostanza non assume rilievo alcuno. Va considerato che il carattere rurale delle costruzioni o porzioni di costruzioni, nonché delle relative pertinenze, dal quale deriva la mancata attribuzione di una rendita catastale autonoma rispetto a quella del terreno cui i fabbricati accedono, dipende, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (ora art. 42 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ) e dell’art. 9 d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, dalla sussistenza di due condizioni, l’una di tipo soggettivo, afferente alla persona dell’utilizzatore del fabbricato, che deve essere addetto alla coltivazione della terra o alle altre attività specificate dalla norma, e l’altra di tipo oggettivo, riguardante l’immobile, che deve essere strumentale all’esercizio di quelle attività e, dunque, presentare le caratteristiche coerenti con quelle esigenze (Cass. n.. 21363 del 30/11/2012; Cass. n. 28685 del 23/12/2005). Solo qualora l’Ufficio avesse contestato l’insussistenza dei presupposti soggettivo ed oggettivo testé indicati avrebbe potuto ipotizzarsi l’attribuzione di una rendita catastale autonoma del fabbricato rispetto a quella del terreno.
3. Va, dunque, accolto il secondo motivo e rigettato il primo. L’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alla determinazione del valore del compendio tenuto conto dell’area di sedime del fabbricato rurale e deciderà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione.
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