CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25054
Professionisti – Avvocato – Determinazione del compenso – Inderogabilità dei minimi e dei massimi delle tariffe professionali
Fatto
E.M. propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 726/2013 pubblicata il 26 ottobre 2013, nei confronti di G.F., M.M., R.M. e C.M., con la quale, per quanto in questa sede ancora interessa, determinato il compenso dell’avv. M. in 59.000,00 €. per le prestazioni professionali da questi eseguite, ed accertato l’ammontare degli acconti già versati dal F., condannava il M. alla restituzione di quanto versato in eccedenza, nonché all’importo assegnatogli in sede esecutiva, pari a 149.258,10 €., ed alle spese di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria e del pignoramento, affermando che l’autonomia delle parti come fonte primaria per il compenso spettante all’avvocato trovava un limite nell’inderogabilità dei minimi e dei massimi delle tariffe professionali.
Dichiarava inoltre l’inammissibilità della domanda riconvenzionale dell’opposto e della chiamata in causa di terzi.
I signori F., M., M. e M. resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato, cui il ricorrente resiste, a sua volta, con controricorso.
In prossimità dell’odierna adunanza, i signori F., M., M. e M. hanno depositato memoria illustrativa.
Diritto
Il primo motivo denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 2233 c.c. censurando la statuizione della Corte d’Appello, che ha affermato la nullità della pattuizione con cui le parti avevano stabilito, per le prestazioni professionali effettuate dal ricorrente, un compenso professionale eccedente i massimi di tariffa, ritenendo l’inderogabilità dei massimi tariffari.
Il motivo è fondato.
In tema di compensi spettanti ai prestatori d’opera intellettuale, l’art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l’accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass. 6732/2000) ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all’importanza dell’opera soltanto in mancanza di convenzione.
In particolare, in materia di onorari di avvocato deve ritenersi valida la convenzione tra professionista e cliente, che stabilisce la misura degli stessi in misura superiore al massimo tariffario (Cass. 7051/1990), vigendo il principio di ammissibilità e validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi (Cass. Ss.Uu. 103/1999).
Nel caso di specie, non è contestato che le parti abbiano pattuito per iscritto il compenso dovuto al ricorrente per l’incarico professionale, onde la pronuncia di nullità della convenzione suddetta per violazione dei massimi tariffari e la conseguente determinazione giudiziale del compenso, effettuata dalla Corte territoriale, risulta in violazione della disposizione dell’art. 2233 c.c.
Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 183 e 184 cpc, nella versione precedente alle modifiche apportate dal D.I. 35/2005, lamentando che la Corte territoriale abbia fondato la sua decisione su un documento, costituito dalla quietanza di una somma di 45.000,00 €. prodotto dal F. successivamente allo spirare dei termini di cui agli artt. 183 e 184 cpc.
Il motivo è infondato.
Premesso che l’odierno ricorrente, a fronte dello specifico motivo di impugnazione proposto in appello dai resistenti circa l’efficacia confessoria della quietanza, che era stata esclusa dal primo giudice, non ha dedotto la tardività della produzione della stessa e ne ha anzi contestato, nel merito, l’efficacia probatoria, la Corte territoriale ha implicitamente ritenuto la quietanza indispensabile ai fini della decisione, con conseguente valutazione di ammissibilità del documento, in conformità al più recente indirizzo delle Ss.Uu. di questa Corte secondo cui “prova nuova indispensabile di cui al testo dell’art. 345 cpc comma 3 è quella di per sé idonea ad eliminare ogni incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, a prescindere dal rilievo che la parte sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass.Ss.Uu. 10790/2017).
Il terzo motivo denuncia l’errata applicazione dell’art. 2730 c.c. nella parte in cui il giudice di appello ha riconosciuto natura di confessione stragiudiziale alla ricevuta datata 31.12.2003 emessa dal ricorrente, esonerando il signor F. dall’onere di provare la dazione della somma di 45.000,00 €., deducendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare l’errore in cui il ricorrente era incorso nel rilasciare la quietanza, a fronte dell’assegno ricevuto ma non incassato.
Il ricorrente deduce che il F. non ha fornito alcuna prova in ordine al rapporto professionale cui si riferiva la quietanza e deduce che le risultanze documentali avrebbero dovuto indurre il giudice di appello a considerazioni ben diverse da quelle cui è pervenuto.
Il motivo è inammissibile , in quanto, nonostante la rubrica, si risolve, di fatto, nella richiesta di riesame, nel merito, dell’apprezzamento della Corte territoriale, che, con motivazione logica, coerente ed adeguata ha ritenuto che le deduzioni dell’odierno ricorrente non fossero idonee a superare l’efficacia di confessione stragiudiziale della quietanza.
Nessuna violazione di legge è dunque ravvisabile nella statuizione della Corte territoriale, che ha correttamente attribuito alla quietanza efficacia di confessione in ordine al pagamento dell’importo ivi indicato, ed ha ritenuto che tale efficacia non potesse ritenersi superata dagli elementi (meramente) indiziari allegati dall’odierno ricorrente.
Il quarto motivo denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 167 e 183 cpc, censurando la statuizione con la quale sono state ritenute inammissibili le domande proposte in via riconvenzionale dall’odierno ricorrente, sul solo rilievo che la propria domanda era conseguenza della domanda ed eccezioni sollevate nei suoi confronti dall’opponente con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in suo favore.
Pure tale motivo è inammissibile per genericità, in quanto non attinge la ratio decidendi posta a fondamento della statuizione di inammissibilità e fondata sul fatto che le eccezioni e le domande proposte dal F. nell’opposizione al decreto ingiuntivo non avevano ampliato il thema decidendum.
La statuizione della Corte territoriale è conforme a diritto.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, l’opposto non può far valere domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, salvo che, per effetto di una riconvenzionale proposta dall’opponente, la parte opposta venga a trovarsi nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte (Cass. 21245/2006; 8077/2007; 21101/2015).
Essendo infatti l’opposto attore in senso sostanziale, è evidente che l’eventuale reconventio reconventionis debba essere diretta conseguenza della domanda riconvenzionale proposta dall’opponente, che abbia ampliato il thema decidendum, incorrendo altrimenti nell’implicito divieto su menzionato.
Passando al ricorso incidentale condizionato spiegato dai resistenti, con esso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2733 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente negato l’esistenza di un -patto di quota lite – in relazione all’incarico professionale conferito all’odierno ricorrente per l’acquisto di un immobile.
Il motivo è inammissibile in quanto non riporta integralmente, nel corpo del ricorso, le pattuizioni integranti il dedotto -patto di quota lite -.
E’ al riguardo inidoneo lo stralcio del contratto riportato in ricorso – ed il riferimento al pagamento del compenso, da effettuarsi contestualmente a quello del corrispettivo della compravendita e comunque, -in ogni caso in cui il mandante e i suoi congiunti o aventi causa stipulassero l’atto pubblico di compravendita dell’immobile” – trattandosi di espressioni dalle quali non può univocamente desumersi che il compenso sia stato correlato al risultato pratico dell’operazione o facendo riferimento alla somma conseguita dal cliente.
In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale; vanno invece, respinti gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato.
La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 sussistono dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale, respinti gli altri.
Respinge il ricorso incidentale condizionato.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione.
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