CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2019, n. 6952 – Nel rito del lavoro, la disciplina della fase introduttiva del giudizio – e a maggior ragione quella del giudizio d’appello – risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 437 cod. proc. civ., non sono ammesse domande nuove, né modificazioni della domanda già proposta