CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32587 – Ai soggetti coinvolti nelle frodi carosello non è più contestabile la deducibilità dei costi, in quanto i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente “al fine di commettere il reato”, ma, salvo prova contraria, per essere commercializzati e venduti