CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3612
Tributi – Importazioni – Dazi e IVA all’importazione – Spedizioniere doganale – Responsabilità solidale per l’obbligazione doganale – Giudizio di annullamento nei confronti del soggetto importatore e coobbligato – Efficacia di giudicato esterno
Rilevato che
1. l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova n. 908, depositata il 28 giugno 2016, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stato annullato l’atto di contestazione sanzioni n. 68100-32-2009 del 19 gennaio 2009;
2. che tale atto era fondato sull’avviso di rettifica per dazi antidumping e IVA all’importazione n. 436 del 7 gennaio 2009 emesso dalla stessa Agenzia a carico della C. La Spezia s.r.I., oggetto di separato giudizio e separatamente annullato;
3. il ricorso è affidato a due motivi.
4. resiste con controricorso la C. La Spezia srl in liquidazione;
5. l’atto di costituzione della controricorrente è intestato “Controricorso e ricorso incidentale”, ma, a ben vedere, esso non contiene motivi di ricorso incidentale, limitandosi a riproporre, in vista dell’eventuale giudizio di rinvio, le questioni che la decisione di merito impugnata non ha esaminato, ritenendole assorbite;
6. con memoria ex art. 378 c.p.c. del 30 luglio 2019, la C. La Spezia srl in liquidazione ha fatto valere il giudicato formatosi, in relazione al medesimo atto di contestazione sanzioni oggetto del presente giudizio, tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la L. R. & S. srl (d’ora in avanti L. R.), soggetto importatore e coobbligato rispetto all’obbligazione doganale.
Considerato che
1. l’eccezione di giudicato è fondata;
2. in effetti, con ordinanza 21.3.2019 n. 7994, questa S.C., dichiarando inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha reso definitiva la sentenza di merito che aveva annullato l’atto di contestazione sanzioni, emesso a carico dell’importatrice L. R. e da quest’ultima autonomamente impugnato (atto di contestazione sanzioni fondato sul medesimo avviso di rettifica per dazi antidumping e IVA all’importazione n. 436 del 7 gennaio 2009, anch’esso annullato in modo ormai irrevocabile nei confronti della L. R. giusta ordinanza n. 5933 del 2019 di questa S.C.);
3. su tale atto si è dunque formato il giudicato, che si estende anche al coobbligato-dichiarante, resistente nel presente giudizio;
4. secondo l’insegnamento di questa S.C., che va esteso anche all’obbligazione doganale, la sentenza emessa nei confronti del condebitore solidale giova infatti, se favorevole, anche agli altri condebitori, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, c.c. (v. da ultimo Cass., Sez. V, 5.7.2019, n. 18154);
5. le condizioni affinché ciò avvenga sono le seguenti: a) che la sentenza invocata sia passata in giudicato; b) che non si sia formato un giudicato nei rapporti tra il creditore e il condebitore che intenda avvalersene; c) che la relativa eccezione, in caso di giudizio pendente, sia tempestivamente proposta; d) che il giudicato non si sia formato nei confronti del condebitore solidale in relazione a ragioni personali di quest’ultimo;
6. nella specie, a) la sentenza della CTR nei confronti della L. R. è passata in giudicato, avendo la pronuncia n. 7994 del 2019 della Corte di cassazione dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia; b) tale giudicato si è formato in un giudizio autonomo, poiché l’avviso di rettifica era stato impugnato separatamente da importatore e dichiarante; c) l’eccezione di giudicato è stata formulata tempestivamente, giacché l’ordinanza n. 7994 di questa Corte è stata depositata il 21 marzo 2019 e la prima occasione utile per far valere nel presente giudizio il giudicato così formatosi erano le memorie ex art. 378 c.p.c.; d) il giudicato non si è formato su ragioni personali del condebitore, atteso che la sentenza di merito – resa irrevocabile dalla dichiarazione di inammissibilità contenuta nella pronuncia n. 7994 del 2019 – aveva fondato l’annullamento dell’atto di contestazione sanzioni nei confronti dell’importatore su un deficit probatorio dell’accertamento di irregolarità dell’importazione, dunque oggettivo e comune al dichiarante;
7. se ne deve concludere che il giudicato formatosi nei confronti della L. R. & S. srl giova anche alla C. La Spezia srl nel presente giudizio;
8. ne consegue il rigetto del ricorso;
9. la circostanza che il giudicato sia maturato dopo il deposito del ricorso, in pendenza del giudizio di cassazione, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
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