CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 giugno 2018, n. 15562
Tributi – Imposte sui redditi – Accertamenti bancari ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 – Emissione dell’avviso di accertamento – Rispetto del termine dilatorio – Contraddittorio endoprocedimentale – Deroga – Causa di forza maggiore – Imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa
Ragioni della decisione
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
La CTR della Calabria, con sentenza n. 1293/1/2016, depositata il primo giugno 2016, non notificata, rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del Dott. A.C. avverso sentenza della CTP di Cosenza, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF, addizionale regionale ed IRAP per l’anno 2007, scaturito da accertamenti bancari ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente resiste con controricorso.
Con il primo motivo l’Amministrazione finanziaria, pur denunciando in rubrica violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 42 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censura in effetti, nell’articolazione del motivo, la falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che l’emissione ante tempus dell’atto impositivo, in violazione dell’art. 12, comma 7 della I. n. 212/2000, fosse di per sé causa di annullamento dell’atto medesimo, senza che l’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa potesse integrare le ragioni d’urgenza idonee a giustificare la mancata osservanza del termine dilatorio ivi previsto.
Il motivo è manifestamente fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823), premesso che l‘art. 12, comma 7 della l. n. 212/2000 si applica ai soli casi di accesso ed ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, hanno posto la basilare distinzione, riguardo al tema del contraddittorio endoprocedimentale, a seconda che si tratti o meno di tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell’Unione europea, chiarendo che «in tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto» (tra la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943; Cass. sez. 6-5, ord. ).
Nel caso di specie è pacifico che si sia trattato di c.d. accertamento a tavolino, con invito al contribuente al deposito della documentazione idonea a giustificare versamenti e prelevamenti come afferenti a presunti compensi da lavoro autonomo non dichiarati, relativo a tributi non armonizzati.
La sentenza impugnata, che si è limitata a rilevare l’emanazione dell’atto impositivo senza che fosse osservato il termine dilatorio previsto dalla succitata norma ed in difetto dell’esplicitazione di una ragione di urgenza, si è posta in violazione del principio di diritto espresso dalla summenzionata pronuncia delle sezioni Unite di questa Corte e dalla successiva giurisprudenza conforme citata. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo motivo, restando assorbito il secondo, a ciò conseguendo la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame sul merito della controversia alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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