CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2018, n. 18649 – L’errore di fatto previsto da tale disposizione, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste, infatti, nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibilmente esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa – La riunione di procedimenti non fa venire meno l’autonomia delle cause riunite nello stesso processo