CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 novembre 2020, n. 25716
Tributi – Riscossione – Accertamento divenuto definitivo – Credito erariale – Prescrizione decennale – Notificazione di atto di riscossione – Interruzione del termine di prescrizione
Fatto e diritto
Ritenuto che:
La CTR della Calabria,sezione distaccata di Reggio Calabria,con sentenza nr 3924/2018 rigettava l’appello proposto da Equitalia Sud avverso la pronuncia della CTP di Reggio Calabria con cui era stato accolto il ricorso del contribuente avente ad oggetto l’impugnativa dell’intimazione di pagamento.
Rilevava infatti che, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla prova fornita dall’Ufficio in merito alla notifica della cartella presupposta rispetto all’atto impugnato, che il provvedimento in questione conteneva come data di notifica della cartella il 26.6.2003 sicché l’intimazione di pagamento la cui notifica risale al 17.7.2009 era avvenuta oltre il termine di 5 anni dalla predetta notifica della cartella senza che sia intervenuto alcun atto interruttivo. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo cui resiste il contribuente.
Con un unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma nr 3 c.p.c.
Sostiene che la decisione sia frutto di una non corretta interpretazione della sentenza delle S.U. nr 23397/2016 il cui pronunciamento si riferiva ai crediti soggetti a prescrizione più breve di quella ordinaria decennale.
Afferma infatti che in tale pronuncia la Suprema Corte aveva chiarito che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo ,o comunque di riscossione coattiva, produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine prescrizionale breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c.
Sottolinea pertanto che la notificazione dell’atto di riscossione, se il credito è già soggetto alla prescrizione decennale non è configurabile qualsiasi ipotesi di conversione ai sensi dell’art. 2953 c.c. e la notificazione dell’atto di riscossione interromperà il decorso del termine prescrizionale decennale che inizierà a decorrere ex novo.
Il motivo è fondato.
Occorre preliminarmente osservare che la CTR non ha esaminato la questione della notifica della cartella di pagamento che è rimasta assorbita dalla ritenuta prescrizione del credito erariale sotteso alla predetta cartella.
Ciò posto secondo la consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. n. 24322/14; n. 22977/10; n. 2941/07 e n. 16713/16; Cass. 32308/2019; 2020/nr 8297 e nr 12740), “il credito erariale per la riscossione dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo“.
Crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. 9906/2018; Cass. 32308/2019).
Sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. gli interessi e le sanzioni, ai sensi del D.Lgs. 472 del 1997, art. 20 (Cass. 5577/2019).
Ne consegue che fra la data della notifica della cartella quale riportata sull’intimazione (26.6.2009) e la notifica dell’atto di intimazione (17.7.2009) non sono decorsi i termini decennali della normale prescrizione.
La sentenza va cassata e rinviata alla CTR che in diversa composizione,esaminerà tutte le questioni che sono rimaste assorbite regolando anche le spese di questa fase.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Calabria,sezione distaccata di Reggio anche per le spese di legittimità.
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