CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 ottobre 2020, n. 22045
Tributi – Costi carburante per autotrazione – Indeducibilità – Presunzione di utilizzo privato dell’auto – Prova contraria – Documentazione priva di data certa – Inopponibilità al Fisco
Ritenuto che
La società V.M. srl riceveva avviso di accertamento ai fini irpeg, irap ed iva per l’anno di imposta 2004 con il quale veniva contestata l’omessa dichiarazione di maggiori ricavi a seguito della rideterminazione applicando la percentuale di ricarico del 23%, la mancata dichiarazione di iva a debito, l’illegittima detrazione di costi per carburante e del costo relativo ad un’autovettura L., ritenuto non inerente.
La società impugnava il suddetto avviso e la CTP di Lecce annullava l’accertamento, confermando solo la indeducibilità dei costi per schede carburante.
L’ufficio proponeva appello, e la società si costituiva proponendo appello incidentale.
La CTR della Puglia rigettava l’appello dell’ufficio, mentre accoglieva l’appello incidentale della società.
Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre a questa Corte l’ufficio sulla base di cinque motivi.
Si costituisce la società con controricorso.
Considerato che
Con il primo motivo l’ufficio deduce omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La CTR ha omesso di esaminare i fatti che rivelavano come i costi riguardanti la vettura L. non fossero inerenti all’attività.
Il motivo è fondato.
Il fatto che la società non fosse concessionaria L. e che la vettura fosse tenuta in un garage privato (fatti che l’ufficio ha indicato di avere dedotto fin dal primo grado, e sui quali il contribuente in controricorso non ha prospettato alcun elemento in senso contrario) sono tipici fatti storici che andavano considerati dalla CTR, o sui quali la stessa si doveva esprimere, assumendo un carattere di rilevanza idoneo ad essere decisivo, in linea con la valutabilità del motivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. nella formulazione successiva alla novella del 2012, essendo la sentenza impugnata stata depositata nel novembre 2012. Né si può ritenere che la CTR li abbia considerati implicitamente superati.
Non si tratta di una censura di fatto, come eccepisce il contribuente, perché è una critica alla motivazione della sentenza.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 2729 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Per riconoscere l’uso aziendale della suddetta vettura, la CTR si è basata su un documento privo di data certa e avrebbe dovuto presumere l’uso non aziendale del mezzo.
Il motivo è fondato.
Questa Corte (sez. V, n. 7621 del 2017) ha affermato che gli atti privi di data certa non sono opponibili al fisco, come è desumibile anche dall’art. 2704 c.c. Nel caso di specie, oltretutto, non vi è stato alcun mezzo di prova per desumere la data certa. Eppure, la CTR attribuisce valore quasi determinante a questo documento per desumerne la natura di “merce aziendale” del bene.
Con il terzo motivo deduce omessa e/o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Sempre in relazione ai costi riguardanti la suddetta vettura, la CTR ha dato rilievo a documenti privi di data certa e non ha motivato compiutamente sulle ragioni per cui ha escluso che il mezzo fosse adibito ad uso privato.
Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 111 Cost, dell’art. 132 comma 2 n. 4), dell’art. 36, comma 2, n. 4 d. Igs 546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
Si tratta dello stesso motivo riproposto ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., come espressamente affermato dal ricorrente.
Gli stessi sono assorbiti dall’accoglimento dei primi due, vertendo sempre sugli elementi già analizzati in essi.
Con il quinto motivo deduce violazione delle norme in materia di imposte dirette e di detrazione dell’iva, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La vettura L., se riconosciuta aziendale, sarebbe rimasta come rimanenza, divenendo l’anno seguente rimanenza iniziale, e quindi deducibile.
Anche questo motivo può ritenersi assorbito dall’accoglimento del primo, atteso che la necessità di rivalutare la natura del veicolo in questione, derivante dall’accoglimento del primo motivo, è preliminare rispetto a quello che avrebbe potuto essere il suo trattamento fiscale, se riconosciuta bene aziendale.
In conclusione, il primo e secondo motivo devono essere accolti, con assorbimento dei restanti.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata, con rinvio alla CTR della Puglia anche per quanto riguarda la decisione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo e secondo motivo, assorbiti i restanti.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizi
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