CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 settembre 2018, n. 22338
Tributi – IRPEF – Plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria – Procedimenti espropriativi – Applicazione ritenute – Qualificazione di redditi diversi
Rilevato che
l’Agenzia delle Entrate ricorre contro l’ente indicato in epigrafe per la cassazione della sentenza n. 77, emessa in data 15.10.2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva confermato la sentenza n. 55/07/2006 della Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, con cui erano stato accolto il ricorso proposto dall’ente contribuente avverso silenzio rifiuto su istanza rimborso IRPEF per pretesa indebita applicazione di ritenuta IRPEF, ai sensi dell’art. 7 L. 413/1991, in conseguenza di cessione, da parte dell’Asilo al Comune di La Spezia, di un appezzamento di terreno a seguito di procedura espropriativa; l’Ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 11, commi 5, 6, 7 e 9 della L. n. 413/1991 e 81, lett. b TUIR per avere la CTR ritenuto che alle somme percepite dal 1991 in avanti in conseguenza di atti precedenti al 31/12/1998 non fossero applicabili le citate disposizioni;
con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 5, della L. n. 413/1991 laddove la CTR, con riferimento alla questione dell’edificabilità del terreno oggetto di esproprio, aveva affermato che, «contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di appello, la norma prevede che rientrano fra i redditi diversi “le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria” e quindi per esaminare la fattispecie occorre verificare se il terreno ceduto era suscettibile o meno di utilizzazione edificatoria a nulla rilevando una valutazione che riguardi l’intero comparto di cui il terreno fa parte. Pertanto essendo stato il terreno in questione destinato a parco pubblico … l’utilizzazione non era edificatoria».
con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la CTR aveva omesso di motivare in ordine alla natura dell’immobile in questione e precisamente circa l’utilizzazione edificatoria secondo le previsioni urbanistiche, per come prescritte dall’art. 11, comma 5, L. 413 del 1991;
il contribuente si è costituito con controricorso, deducendo l’infondatezza del ricorso
Considerato che
1. il primo motivo di ricorso è fondato;
2.1. costituisce infatti principio consolidato di questa Corte che, in tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 5, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza, in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto precedentemente, e in particolare prima dell’1 gennaio 1989, atteso che la disciplina transitoria, di cui alla citata Legge, art. 11, comma 9, concerne soltanto le plusvalenze percepite prima dell’entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, assoggettandole a tassazione a condizione che nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma (Cass. n. 2593/2008, n. 2490/2005, n. 5477/2004, n. 7449/2003, n. 8719/2003, n. 8719/2002; Cass. n. 10811/2010), né tale disciplina pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sul rilievo che essa determinerebbe una ingiustificata differenziazione di situazioni omogenee o una lesione del diritto di difesa rispetto alle espropriazioni che, invece, rimarrebbero indenni da tassazione, solo perché l’Amministrazione ha corrisposto indennità prima del 31 dicembre 1991 o perché l’eventuale giudizio si sia chiuso a quella data, in quanto, sotto il profilo impositivo, l’unico momento rilevante è quello della percezione della plusvalenza ed il diverso trattamento costituisce un effetto tipico della disciplina della successione delle leggi nel tempo, il cui decorso costituisce, di per sé, elemento diversificatore (Cass. n. 24261/2011; id. n.2194/2012);
2.2. nel caso di specie, la corresponsione dell’indennità è avvenuta, per come pacifico in atti, nel corso dell’anno 2001, in data, quindi, successiva all’entrata in vigore della legge 413/1991; ne consegue che il Giudice di” appello non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra illustrati, con conseguente accoglimento della censura della ricorrente;
2.3. risulta, inoltre, inammissibilmente dedotta, con la memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dalla parte controricorrente, per la prima volta nel giudizio di legittimità (alla luce del principio di autosufficienza, non essendo indicato in quale atto difensivo – e secondo quali termini – l’eccezione sia stata proposta nella fase di merito), la questione relativa al preteso ritardo della P.A. nel pagamento dell’indennità richiesta dall’Asilo;
3.1. sono parimenti fondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono congiuntamente esaminarsi, in quanto strettamente connessi;
3.2. la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell’affermare il principio secondo cui «atteso il chiaro tenore letterale della detta disposizione – art. 81 del T.U.I.R., ora art. 67 -, non contenente alcuna distinzione e/o specificazione, la norma assoggetta a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di terreno sul quale lo strumento urbanistico vigente consenta, a qualunque titolo e per qualunque scopo, di edificare, senza che, pertanto, a nulla rilevi cosa e a qual fine si costruisca, e che la prevista “utilizzazione edificatoria” sia meramente strumentale alla sua destinazione agricola, e, che, quindi, la possibilità di costruire sia soggetta a restrizioni», considerato anche che «siffatta interpretazione non appare in contrasto con i precetti costituzionali (e, in particolare, con l’art. 3), rientrando nella piena discrezionalità del legislatore non tassare la plusvalenza solo quando la stessa ha ad oggetto terreni agricoli e non suscettibili in alcun modo di utilizzazione edificatoria, e prevederne invece la tassabilità nella differente ipotesi di terreno agricolo ma (sia pur con limiti) suscettibile di edificazione» e che, con la successiva evoluzione legislativa, in particolare con la legge n. 448 del 2001, art. 7, è stata espressamente prevista «la tassabilità della plusvalenza» per i terreni edificabili e con destinazione agricola …» (Cass. 23316/2013); in senso conforme mette conto citare, tra le molte altre Cass. nn. 14503/2016, n. 20950/2015, 7513/2016;
3.3. la C.T.R. non si è conformata a tale ormai consolidata lettura del dato normativo nell’affermare che la norma prevede che rientrino tra i redditi diversi <<le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria» escludendo, quindi, nel caso di specie l’utilizzazione edificatoria del terreno solo in quanto destinato a parco pubblico, con conseguente carenza anche motivazionale, laddove, invece, come sì è detto, non rileva la circostanza che il terreno si trovi all’interno di zona vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, dovendosi avere riguardo alla destinazione effettiva dell’area, in quanto la potenzialità edificatoria, desumibile, oltre che da strumenti urbanistici adottati o in via di adozione, anche da altri elementi, certi ed obiettivi, che attestino una concreta attitudine dell’area all’edificazione, è un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore dei terreni e rappresenta, pertanto, un indice di capacità contributiva ai sensi dell’art. 53 della Cost. (cfr. Cass. n. 20950/2015 cit.);
4. in conclusione, il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata, che non è conforme ai principi sopra esposti; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
5. la parte controricorrente va infine condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, mentre vanno compensate quelle di merito, atteso che la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata in epoca successiva all’inizio del contenzioso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la parte controricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese della fase di legittimità pari ad € 2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.
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